La legge 142/2001 all'articolo 1, comma 3, ha introdotto nel nostro ordinamento un nuovo concetto di mutualità, che discende dalla separazione dello status di lavoratore da quello di socio, infatti la prestazione di lavoro è oggetto di un rapporto giuridico totalmente autonomo da quello mutualistico. Le recenti abrogazioni apportate dalla legge 30/2003 non contribuiscono ad eliminare la predetta distinzione, in quanto la prestazione di lavoro non può essere identificata nella prestazione mutualistica, la prima è strumentale al raggiungimento della mutualità medesima. Pertanto la progressiva estensione da parte del legislatore della disciplina sul lavoro subordinato al socio lavoratore di cooperativa, comporta l'applicazione anche nei confronti di questi ultimi della regola generale dell'incompatibilità di prestazione d'attività lavorativa subordinata contemplata nella circolare 179/89 per i Presidenti del C.d.A., gli Amministratori unici e i Consiglieri delegati.
Inps, Messaggio 7.6.2007 n° 15031

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