Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano le stesse regole che la legge stabilisce per per i figli minori per quanto riguarda cure, visite, mantenimento e assegnazione della casa, non in materia di affidamento

Stesse tutele dei figli minori per i maggiorenni con handicap

Ai figli maggiorenni, se portatori di handicap si applicano le stesse regole previste per la tutela dei minori limitatamente a cura, mantenimento, visite e assegnazione della casa, ma non quelle che regolano l'affidamento. Questo il principio sancito dalla Cassazione nell'ordinanza n. 2670/2023 (sotto allegata), vediamo perché.

Nell'ambito di una procedura di divorzio il Tribunale pone a carico dell'uomo il versamento di un assegno mensile di 1500 euro per il mantenimento die figli, di cui uno disabile e maggiorenne. Respinge però la richiesta della madre di ampliare i tempi di visita del padre nei confronti del figlio portatore di handicap.

In sede di appello vengono disposte le modalità di visita dei genitori nei confronti del figlio disabile.

Per la Corte di Appello ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano le stesse disposizioni previste per i figli minori, in relazione alla presenza, la cura e il mantenimento a carico del genitore non convivente, non quelle che regolano l'affidamento.

Conclusioni che la Cassazione dimostra di condividere. La Corte di Appello ha correttamente ritenuto che le disposizioni sull'affidamento di cui all'art. 337 septies c.c. non trovino applicazione ai figli maggiorenni portatori di handicap, senza che questi comporti la preclusione di applicare agli stessi le norme sulla presenza, la cura e il mantenimento del genitore non convivente e l'assegnazione della casa coniugale.

La norma in effetti non ha inteso equiparare in tutto e per tutto i figli portatori di handicap con i minori, per cui non va interpretata rigidamente in base al suo tenore letterale, ma in modo sistematico.

La Cassazione giunge quindi ad esporre il seguente principio di diritto: "In tema di regolamentazione della crisi familiare in relazione ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, ai sensi della legge n. 104 del 1992, in forza dell'art. 337 septies c.c. (già art. 155- quinquies c.c.) trovano applicazione le sole disposizioni in tema di visite, di cura e di mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa coniugale, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo."

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