D'ora in avanti, un processo penale di primo grado, potrebbe durare non più di cinque anni, pena la prescrizione. E' questa una delle novità previste nel progetto di riforma del codice penale presentata nei giorni scorsi al Ministro della Giustizia.
La bozza di riforma (che dovrebbe trasformarsi in progetto di legge) prevederebbe anche l'abolizione delle attenuanti generiche, della pena dell'ergastolo e della contravvenzione.
Previste anche aggravanti della pena per i recidivi specifici, e soprattutto, la certezza e l'effettività della pena stessa. Si allargano anche i confini per la legittima difesa nelle ipotesi di 'soggetti aggrediti all'interno delle loro abitazioni o in luoghi isolati in situazioni oggettive di pericolo per la vita, l'integrità fisica, per la libertà personale o per la libertà sessuale'.
Il progetto di riforma intende fissare una durata massima del processo di cinque anni per il primo grado e di due per l'appello. Il GUP del Tribunale di Palermo (uno dei membri della Commissione presieduta da Pisapia), ha illustrato il progetto di riforma, spiegando che 'abbiamo cercato di assicurare un tempo ragionevole per la durata dei processi".
Così come, spiega, "sono stati previsti tempi contingentati per le diverse fasi del processo".
In relazione all'abolizione dell'ergastolo la bozza prevede che la durata massima della detenzione non potrà superare i 38 anni, ma può essere ridotta a non meno di 34 a seguito di verifiche sulla condotta del condannato.
In materia di sicurezza il progetto non vuole arrivare a misure estreme ma vuole prevedere per i recidivi un aggravamento della pena da un sesto a un quarto.
Allo stesso modo sono previsti aumenti di pena per quei reati che hanno finalità terroristiche o mafiose. Giro di vite anche per chi compie reati per futili motivi, per chi abusa delle persone più deboli, degli anziani e dei disabili.
Ampliato anche il campo dell'applicazione della confisca per aggredire i patrimoni delle organizzazioni criminali.
Da ultimo la riforma della Commissione prevede un aggravamento delle pene per chi commette reati per finalità di discriminazione razziale, religiosa e di nazionalità.

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