"Le successioni ereditarie ricevute dopo il divorzio dal soggetto onerato del pagamento di un assegno divorzile, in mancanza di un peggioramento della situazione economica del soggetto beneficiario dell'assegno, non sono idonee a giustificare l'aumento dell'assegno, concorrendo il relativo incremento patrimoniale unicamente nella valutazione della capacità economica dell'obbligato a pagare l'assegno già in atto". È il principio contenuto in una recente pronuncia della Cassazione (Sent. n.12687/2007) nella quale i Giudici hanno chiarito che "il legislatore, subordinando la revisione dell'assegno alla sopravvenienza di giustificati motivi", come previsto dall'art. 9 della legge 898/1970, "non ha inteso stabilire un automatismo fra i miglioramenti della situazione economica del coniuge obbligato, successivi al divorzio
, e l'aumento dell'assegno. Ciò, in primo luogo perché, ove la richiesta di modifica venga a fondarsi unicamente su tali miglioramenti, è necessario che si valuti se ed in quale misura il coniuge che richiede la rivalutazione dell'assegno possa ritenersi titolare di un affidamento a un tenore di vita correlato a detti miglioramenti, in relazione alla loro natura. In particolare, occorre accertare se detti miglioramenti siano rapportabili all'attività svolta, in costanza di matrimonio
, o al tipo di qualificazione professionale dell'onerato. Tra tali incrementi questa Corte ha già affermato (…) che non possono ricomprendersi i miglioramenti dovuti ad eredità ricevute dall'onerato dopo il divorzio, e questo collegio ritiene di dovere confermare tale indirizzo, risultando i relativi incrementi reddituali privi di collegamento con la situazione economica dei coniugi durante il matrimonio e con il reciproco contributo datosi nel corso di esso. Le aspettative ereditarie sono infatti, sino al momento dell'apertura della successione, prive, di per sé, di valenza sul tenore di vita matrimoniale e giuridicamente inidonee a fondare affidamenti economici. Con la conseguenza che, mentre le successioni ereditarie che si verifichino in costanza di convivenza coniugale, incidendo sul tenore di vita matrimoniale, concorrono a determinare la quantificazione dell'assegno dovuto dal coniuge onerato, quelle che si verifichino dopo non sono idonee ad essere valutate, sotto detto profilo, secondo i principi sopra indicati".

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