"Costituiscono vizi della cosa locata, agli effetti dell'art. 1578 c.c. - la cui presenza non configura un inadempimento del locatore alle obbligazioni assunte ex art. 1575 c.c., ma altera l'equilibrio delle prestazioni corrispettive, incidendo sull'idoneità all'uso della cosa stessa e consentendo la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del corrispettivo, ma non l'esperibilità dell'azione di esatto adempimento - quelli che incidono anche sulla struttura materiale della cosa, alterandone l'integrità in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la destinazione contrattuale, anche se sono eliminabili e si manifestano successivamente alla conclusione del contratto
di locazione". E' quanto hanno di recente osservato (Sent. n. 11198/2007) i giudici di legittimità, escludendo pertanto "che possano essere ricompresi tra i vizi della cosa locata quei guasti o deterioramenti dovuti alla sua naturale usura, effetto del tempo, (Cass. 8942/2006), ovvero di accadimenti che abbiano determinato un'infiltrazione (Cass. 458682/2001), in tale seconda ipotesi essendo operante l'obbligo del locatore di provvedere riparazioni ai sensi dell'art. 1576 c.c., la cui inosservanza determina inadempimento contrattuale".

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