Con una recente pronuncia (Sent. n. 11000/2007) la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto da un medico di base già condannato per aver sottratto clientela assistita dal Servizio sanitario nazionale senza averne diritto ad un altro medico ad esso subentrato, ha confermato le pronunce dei giudici di merito respingendo il gravame. Il medico, infatti, pur essendo stato invitato a conservare nell'elenco dei propri pazienti residenti nel comune solo quelli di loro che fossero risultati eccedenti le millecinquecento unità, li aveva mantenuti impedendo, così, che gli stessi andassero a confluire nell'elenco assistiti del medico di base che nel frattempo era stato nominato. Nella motivazione i Giudici della Corte precisano che "se è pur vero che, in ossequio alla libertà di scelta del medico, il paziente può ottenere deroga per l'assistenza da parte di un medico di altro Comune, vero è però altresì che ciò è consentito solo alla duplice condizione che in un comune si verifichi una situazione di cd. monopolio oggettivo (in ragione del ridotto numero di abitanti che consenta l'assegnazione in quell'area di un solo medico) e che, comunque, la deroga operi con singoli provvedimenti autorizzatori per assistenza domiciliare nei confronti dei pazienti che la richiedono alla competente Unità sanitaria".

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