Una sentenza del Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, ribadisce che solo la ricevuta di avvenuta consegna (RDAC) costituisce prova della notificazione

Notifica telematica

Con la sentenza n. 982 del 04.10.2022, il Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Avarello, ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal medesimo Tribunale per contributi previdenziali non assolti, attesa la prescrizione quinquennale.

Il Giudice, condividendo le argomentazioni dell'opponente, che disconosceva tempestivamente ex art. 2719 c.c. gli estratti in formato .pdf delle ricevute telematiche di notifica degli atti di messa in mora intervenuti medio tempore fino alla notifica del decreto ingiuntivo, ritiene che solo i file in formato .eml costituissero idonea prova della notifica.

Notifica via pec e ricevuta di avvenuta consegna

Così si esprime il Giudice pontino:

"Dalla documentazione in atti si evince che il credito rivendicato con il decreto ingiuntivo opposto riguarda i contributi afferenti alle annualità 1999, 2009, 2011, 2012, 2013.

Occorre esaminare la documentazione prodotta dalla Cassa al fine di verificare la sussistenza di validi atti interruttivi della prescrizione.

Con riferimento alla diffida asseritamente notificata alla parte opponente il 18.12.2013 (al. 5 in cui sono rivendicate annualità 1999; 2000; 2009; 2011; 2012), rileva il giudicante che la documentazione prodotta dalla Cassa ai doc. 5.1. e 5.2. (cfr. fasc. opposta) non è idonea ad attestare l'effettivo inoltro della pec alla sig…., trattandosi di mere stampe analogiche di avvenuta consegna della pec da cui sono evincibili come dati soltanto il giorno e la data, il mittente e il destinatario ma in assenza di una qualsiasi indicazione dell'oggetto, e quindi del contenuto del messaggio.

La mancata produzione dei file .eml della RDAC (pur disposto con ordinanza del 2.3.2021) impedisce pertanto ogni verifica in relazione al contenuto dalla pec e alla riferibilità della stessa all'atto di intimazione di cui al documento 5…

In assenza di validi atti interruttivi della prescrizione, ne consegue che i contributi dovuti per le annualità 1999, 2009, 2011, 2012, 2013 ingiunti con decreto ingiuntivo notificato in data 21.9.2020 devono ritenersi estinti per decorso del termine prescrizionale.

Il decreto ingiuntivo deve pertanto essere revocato e l'opposizione accolta."

La normativa in tema di notifiche telematiche

La normativa in tema di notifiche telematiche è chiara nell'affermare che la prova della notifica è data unicamente dalla ricevuta telematica di avvenuta consegna (c.d. RDAC).

A norma dell'art. 48 d.lgs. 82/2005 (c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale): "La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del Dpr n. 68/2005, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le Linee guida.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.

La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al Dpr n. 68/2005, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi alle Linee guida".

L'art. 6 comma 3 d.p.r. 68/2005 prevede: "La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione".

L'orientamento della Cassazione

Sulla base di tale quadro normativo di riferimento, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che in difetto della RDAC la notificazione è da considerarsi affetta addirittura da inesistenza:

"La notifica a mezzo posta elettronica certificata non si esaurisce con l'invio telematico dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del plico informatico nella casella di posta elettronica del destinatario, e la prova di tale consegna è costituita dalla ricevuta di avvenuta consegna. La mancata produzione della ricevuta di avvenuta consegna della notifica a mezzo p.e.c. del ricorso per cassazione, impedendo di ritenere perfezionato il procedimento notificatorio, determina quindi l'inesistenza della notificazione, con conseguente impossibilità per il giudice di disporne il rinnovo ai sensi dell'art. 291 c.p.c., in quanto la sanatoria ivi prevista è consentita nella sola ipotesi di notificazione esistente, sebbene affetta da nullità" (cfr. Cass. n. 20072/2015).

Avv. Andrea CASELLA

e-mail: casella_andrea@libero.it

Scarica pdf sentenza Trib. Latina, Sez. Lavoro, n. 982/2022

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