Confermata la sentenza che ha riconosciuto al vicino di casa il risarcimento per i danni riportati alla saluta a causa degli ululati e guaiti dei cani nelle ore notturne destinate al riposo

Danni alla salute per ululati e guaiti

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La Cassazione, con l'ordinanza n. 23408/2022 (sotto allegata) conferma la sentenza della Corte di appello, stante l'inammissibilità del ricorso del proprietario di due cani che, di notte, con guaiti e ululati disturbavano il sonno e il riposo del vicino, che a causa di questi suoni fastidiosi ha riportato danni alla salute.

La vicenda processuale

In sede di appello la sentenza di primo grado viene parzialmente modificata. Viene infatti accolto in parte l'appello principale dell'appellante, che ha avanzato domanda di risarcimento per danni alla salute derivanti dagli ululati cupi e dagli ululati fastidiosi dei cani dei vicini. Questi animali, tenuti sul terrazzo e nel terreno comune, guaivano e abbaiavano soprattutto di notte, nelle ore deputate al riposo delle persone.

Violate le norme sul risarcimento danni

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Parte soccombente ricorre in Cassazione, sollevando per 5 motivi di doglianza in cui contesta anche la violazione anche norme del codice civile, che prevedono il risarcimento del danno a vario titolo (art. 2043 c.c, art. 2059 c.c, art. 2052 c.c) e le regole di valutazione dei danni come l'art. 2056 c.c.

Emergenze probatorie non rivedibili in Cassazione

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La Cassazione però rigetta il ricorso ritenendolo inammissibile sotto diversi profili perché tutti i motivi sollevati sono finalizzati ad ottenere una diversa rilettura nel merito della vicenda.

"evidente come l'odierno l'odierno ricorrente inammissibilmente prospetti in realtà una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

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Foto: 123rf.com
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