L'art. 570 c.p., che punisce la violazione degli obblighi di assistenza familiare, sanziona anche la condotta di chi non assiste moralmente i figli rischia quindi la condanna penale il papà che li frequenta sporadicamente

Reato ex art. 570 c.p.

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L'art. 570 c.p, al comma 1 punisce "Chiunque, abbandonando il domicilio domestico comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro."

Rischia quindi la condanna penale il padre che, oltre a far mancare i mesi di sussistenza ai figli piccoli e alla moglie, si disinteressa della prole frequentandola sporadicamente. Queste le conclusioni desumibili dalla Cassazione n. 29926/2022 (sotto allegata), che accogliendo il ricorso del Procuratore annulla la sentenza e rinvia al giudice di primo grado.

La vicenda processuale

Un padre viene condannato in primo grado per essersi sottratto agli obblighi di assistenza, che gravano sui genitori, perché lo stesso ha tenuto una condotta contraria all'ordine e alla morale delle famiglie e ha fatto mancare i mezzi di sussistenza in figli minori e la moglie.

Trascurare i figli è una condotta penalmente rilevante

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Nel ricorrere in Cassazione il Procuratore generale della corte d'appello rileva che il Tribunale ha erroneamente omesso di applicare l'aumento di pena all'imputato a titolo di continuazione in relazione al reato di cui al comma 1 art. 570 c.p. nonostante sia giunto la conclusione che il padre, oltre a far mancare i mezzi di sussistenza si è completamente disinteressato dei figli frequentandoli solo sporadicamente.

Il procuratore precisa che questa norma configura un'ipotesi di reato autonoma rispetto a quella contenuta nel comma 2 dell'art. 570 c.p e tra loro non vi è una progressione criminosa per cui una violazione non assorbe l'altra. Per il procuratore pertanto il Tribunale ha errato nel non applicare gli aumenti di pena di cui all'articolo 81 c.p.c. Detta norma doveva essere applicato in ragione della pluralità delle persone offese e della pluralità dei reati in concorso formale tra loro, legati dal vincolo della continuazione. Erroneamente inflitta infine la sola pena della reclusione, poiché la violazione di cui al co. 2 n. 2 art. 570 c.p prevede la pena congiunta.

Reato autonomo non assistere moralmente i figli

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Per la Cassazione il ricorso del Procuratore è fondato e merita quindi di essere accolto.

Vero infatti che la sentenza impugnata nella motivazione fa riferimento anche al disinteresse del padre verso i figli e al carattere sporadico delle frequentazioni, quali presupposti in fatto della violazione degli obblighi di assistenza morale.

L'articolo 570 c.p è una norma che contempla più fattispecie distinte perché relative a fatti diversi:

  • al comma 1 sanziona la violazione dei doveri di assistenza morale, ossia dei doveri di cura che sono alla base della genitorialità e che sono necessari per lo sviluppo armonico della personalità del minore;
  • al comma 2 la mancata somministrazione delle risorse economiche necessarie per soddisfare i bisogni strettamente materiali della persona.

Trattasi quindi di reati che possono concorrere perché la commissione di uno non presuppone necessariamente anche l'integrazione dell'altro.

Fondato anche il secondo motivo poiché: "l'omessa somministrazione dei mezzi sussistenza in danno di più soggetti, ancorché conviventi nello stesso nucleo familiare, non configura un unico reato, bensì una parità di reati in concorso formale o, ricorrendo nei presupposti, in continuazione tra loro. E ciò, come precisato dalle Sezioni Unite, non solo perché gli aventi diritto alla somministrazione dei mezzi di sussistenza sono soggetti che ricevono diretta tutela dalla norma incriminatrice e sono portatori di posizioni differenziate (…) ma anche perché, come osservarono le Sezioni Unite, rispetto ai diversi aventi diritto sono possibili adempimenti soggettivamente frazionati e, dunque, differenti eventi. "

Errata infine, come rilevato dal procuratore, l'applicazione della sola pena detentiva.

Leggi anche Il reato di violazione degli obblighi familiari

Scarica pdf Cassazione n. 29926/2022

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