"Il danno esistenziale - da intendersi come ogni pregiudizio oggettivamente accertabile che alteri le abitudini e gli assetti relazionali del danneggiato, inducendolo a scelte di vita diverse da quelle che avrebbe compiuto ove il fatto dannoso non si fosse verificato - non costituisce una voce né una componente del danno biologico o del danno morale, ma un autonomo titolo di danno, il cui riconoscimento non può prescindere da una specifica allegazione della parte. Ne consegue che la domanda proposta per la prima volta in appello costituisce domanda nuova, come tale inammissibile" La S.C. ribadisce il proprio recente orientamento giurisprudenziale (v. Cass. n. 6572/2006) e, con riferimento al risarcimento spettante agli stretti congiunti della persona deceduta a causa di illecita condotta, precisa che: a) il danno biologico
può essere riconosciuto e liquidato, anche in via equitativa, solo se sia stata fornita la prova che il decesso abbia inciso negativamente sulla salute dei congiunti, determinando una qualsiasi apprezzabile permanente patologia o aggravamento di una patologia preesistente; b) il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, che spetta ai congiunti di persona deceduta a causa di altrui fatto illecito, ex art. 2043 c.c., richiede l'accertamento che i medesimi siano stati privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a godere in futuro. (Avv. Tiziana Cantarella)
Cass. Civ., sez. II, 6 febbraio 2006, n° 2546 - Avv. Tiziana Cantarella

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