Una sentenza del giudice di pace di Guardia Sanframondi segue l'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito e di legittimità in tema di visibilità della postazione autovelox di rilevamento automatico della velocità

Visibilità autovelox e multe annullate

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La recente sentenza n. 210/2022 del giudice di pace di Guardia Sanframondi (sotto allegata) ha confermato che la postazione dell'apparecchio di rilevamento della velocità, sia fissa che mobile, deve essere visibile, oltre che previamente segnalata, altrimenti la relativa multa va annullata.

Postazione autovelox deve essere ben visibile

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La vicenda origina da un verbale elevato ai danni di un automobilista, assistito dall'avv. Roberto Iacovacci, che con il suo veicolo aveva superato i limiti di velocità consentiti sulla strada ove era posizionato l'apparecchio di rilevamento della velocità.

Il conducente del mezzo esperiva ricorso contro la multa, sostenendo che la posizione dell'autovelox non risultava ben visibile. In particolare, l'apparecchio risultava posizionato sopra un palo, posto a una distanza di oltre due metri al di fuori della carreggiata.

Al riguardo, come vedremo meglio tra poco, il giudice di pace accoglieva il ricorso e formulava un'importante precisazione sulla finalità e sui modi con deve essere effettuato il controllo della velocità dei veicoli.

Il posizionamento degli apparecchi di rilevamento velocità

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Innanzitutto, giova ricordare che, in base all'art. 142 comma 6-bis del codice della strada, "le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice".

A questo proposito, il giudice ha ricordato che il campo di applicazione di tale norma è esteso a tutti i tipi e modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale e quindi in tali casi sussiste l'obbligo, a pena di nullità dell'accertamento, di preventiva segnalazione e di ben visibilità.

La preventiva segnalazione univoca ed adeguata alla presenza di sistemi di rilevamento della velocità e la buona visibilità costituiscono, quindi, obblighi specifici ed inderogabili degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, e di conseguenza, un'eventuale violazione in merito determinerebbe la nullità degli accertamenti.

È proprio a tal riguardo che, richiamando la giurisprudenza di legittimità, il giudice di pace, con il provvedimento in esame, evidenzia che "la ratio di tale disposizione risiede nell'obbligo di civile trasparenza gravante sulla P.A., il cui potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale, non è ispirato dall'intento di sorprendere l'automobilista indisciplinato, bensì da quello di tutelare la sicurezza stradale"(Cass. Sez. VI, 14/03/14 n. 5997).

Per tale motivo, la sanzione elevata dalla polizia locale veniva annullata.

Si ringrazia il perito tecnico investigativo Giorgio Marcon per l'invio del provvedimento

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Foto: 123rf.com
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