Facendo seguito a quanto reso noto con la circolare n.70 del 3 aprile 2007, in materia di obblighi contributivi nei riguardi del Fondo di Tesoreria, si forniscono le seguenti precisazioni e integrazioni. 1. Pluralità di posizioni e obbligo contributivo. Ai fini della determinazione del requisito occupazionale (almeno 50 dipendenti) che, secondo i criteri illustrati al punto 2 prima e seconda parte della circolare n.70/2007, fa sorgere l'obbligo contributivo nei riguardi del Fondo di Tesoreria, occorre tenere conto della struttura aziendale complessivamente considerata, a prescindere dal numero di unità o filiali in cui la stessa è articolata. 2. Versamento del contributo riferito ai lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 2006. Per i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 2006, il contributo al Fondo di Tesoreria deve essere versato a partire dal mese successivo (vale a dire dal periodo di paga successivo) alla consegna da parte del lavoratore del modello TFR2, per un importo corrispondente alla quota di TFR
maturata per il medesimo lavoratore a decorrere dalla data di assunzione, maggiorata della somma aggiuntiva a titolo di rivalutazione relativamente alle mensilità antecedenti a quella dell'effettivo versamento. Considerato, tuttavia, che per detti lavoratori il contributo in parola, per i periodi pregressi, è comunque dovuto a prescindere dalla scelta operata, i datori di lavoro obbligati possono eseguire il versamento mensilmente, dalla data di assunzione del lavoratore, anche prima della ricezione del modello TFR2. In detta ipotesi e con riferimento alla contribuzione riferita al periodo di paga corrente (da esporre con il codice CF01), non dovrà essere versato l'importo a titolo di rivalutazione del 2,74%. 3. Decorrenza degli effetti delle scelte compiute in merito al conferimento del TFR (punto 4 della >direttiva COVIP 21 marzo 2007)
Inps, Messaggio 26.4.2007 n° 10577

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