La Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 31 maggio 2022, n. 17686, est. Tedesco, chiarisce quando il magistrato può revocare l'ammissione disposta in via provvisoria dal Consiglio dell'Ordine
L'art. 136, 2° co., del d.P.R. n. 115 del 2002 stabilisce che l'ammissione al gratuito patrocinio disposta provvisoriamente dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati è revocata se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione (modifiche reddituali), ovvero se l'ammesso al beneficio del gratuito patrocinio ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. Qual è l'interpretazione che la Cassazione reputa più confacente all'ordito normativo?

Il punto della Cassazione Civile in ordine ai requisiti per la revoca da parte del giudice

Con la recentissima ordinanza n. 17686 del 31 maggio 2022, Pres. Luigi Giovanni Lombardo, Rel. Giuseppe Tedesco, resa nella camera di consiglio non partecipata, la Sesta Sezione Civile - Sottosezione 2 ricorda che "in materia il legislatore ha previsto sia una valutazione ex ante del requisito della non manifesta infondatezza, sia la revoca, ex post, dell'ammissione al beneficio, se risulta provato che la persona ha agito o resistito con malafede o colpa grave (Corte Cost. n. 220/2009)".

Con l'ordinanza n. 220 dell'8 luglio 2009, depositata il 17 luglio 2009, la Consulta ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione posta dal Tribunale di Ascoli Piceno dal momento che l'art. 122 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve contenere a pena di inammissibilità "le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere"; il legislatore ha, dunque, previsto un duplice meccanismo: sia una valutazione ex ante del requisito della non manifesta infondatezza (da compiersi al momento della presentazione della domanda, con rigetto della stessa nei casi in cui, sia dall'origine, l'istante voglia far valere una pretesa palesemente infondata); sia la revoca, ex post, della ammissione al beneficio quando, a seguito del giudizio, risulta provato che la persona ammessa ha agito o resistito con mala fede o colpa grave.

Proseguono ora gli Ermellini di Piazza Cavour, affrontando curiosamente un altro caso proveniente da un altro tribunale marchigiano, ponendo in risalto che "secondo il recente orientamento di questa Corte, costituisce motivo di revoca dell'ammissione anche la rivalutazione giudiziale dell'iniziale giudizio prognostico sulla manifesta infondatezza della pretesa (Cass. n. 27203/2020; Cass. n. 20002/2020)".

Lo scrutinio della Cassazione Civile concerneva una fattispecie in cui "dalla sintetica motivazione del provvedimento sembra emergere che la revoca sia stata giustificata a causa della carenza dei requisiti dell'iniziale istanza rivolta al Consiglio dell'Ordine, sotto il profilo della insufficiente indicazione dei mezzi di prova, a prescindere dal riscontro del dolo o della colpa grave o della manifesta infondatezza della pretesa".

Talché, la Corte di Cassazione, convogliata la questione dinanzi alla Sesta Sezione su conforme proposta del Relatore di manifesta fondatezza del ricorso (caso patrocinato dall'Avv. Anna Maria Recchi del foro di Macerata), ha accolto la doglianza cassando l'ordinanza impugnata con rinvio per un nuovo esame al Tribunale di Macerata in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Come ha sottolineato la S.C., "nel provvedimento impugnato, peraltro, neanche si indica l'esito del giudizio, mentre nel ricorso si precisa che l'istanza di separazione personale, proposta dall'attuale ricorrente, provvisoriamente ammessa al gratuito patrocinio, è stata accolta".

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