Con la L. 102/2006 il legislatore ha inteso sottrarre alla competenza del giudice di pace tutte le controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno per morte o per lesioni, conseguente ad incidenti stradali, lasciando al giudice di pace la competenza per gli incidenti con danni soltanto alle cose e comunque nei limiti di valore di euro 15.493,71". L'art. 3 della l. 21 febbraio 2006, n. 102, secondo cui "alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I, c.p.c.", pone il delicato problema interpretativo concernente l'individuazione del giudice competente per le cause di risarcimento dei danni per morte o per lesioni, conseguenti ad incidenti stradali. Infatti, mentre in base all'art. 7 c.p.c. il Giudice di pace
è competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, purché il valore della controversia non superi euro 15.493,71; in base all'art. 413 c.p.c. - compreso tra quelli richiamati dall'art. 3 l. n. 102/06 - la competenza a decidere in primo grado spetta al Tribunale. Secondo il Giudice di pace di Milano "… la tesi secondo la quale con la disposizione di cui all'art. 3 l. n. 102/06 non sarebbe stata apportata alcuna deroga ai criteri fissati dall'art. 7 c.p.c., in quanto in essa non sarebbe contenuta alcuna menzione su un eventuale spostamento di competenza, appare priva di fondamento perché la disposizione di cui all'art. 413 c.p.c., di certo richiamata dal citato art. 3, individua nel tribunale il giudice competente. Si può e si deve ritenere, invece, che con la l. n. 102/06 il legislatore abbia inteso sottrarre alla competenza del giudice di pace
tutte le controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno per morte o per lesioni, conseguente ad incidenti stradali, lasciando al giudice di pace la competenza per gli incidenti con danni soltanto alle cose e comunque nei limiti di valore di euro 15.493,71". In particolare, il giudicante individua il fondamento di tale interpretazione non solo nella lettera della citata legge, la quale richiama tutte le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I c.p.c. (quindi anche l'art. 413), senza peraltro il limite della compatibilità, ma anche e soprattutto nel criterio sistematico desumibile dall'art. 447 bis c.p.c., con il quale il legislatore, volendo disciplinare le controversie in materia di locazione
con le norme del rito lavoro, ha specificamente richiamato singoli articoli e non tutte le norme processuali "del libro II, titolo IV, capo I del c.p.c.". Un ulteriore argomento viene rinvenuto, poi, nei lavori preparatore ed, in particolare, nell'attività parlamentare. Dagli emendamenti e dalle dichiarazioni parlamentari sembrerebbe emergere, infatti, che l'intenzione del legislatore era quella di affidare al Tribunale (e non al giudice di pace) la cognizione delle cause per risarcimento danni per morte o lesioni da incidenti stradali. Ciò posto, se il Tribunale milanese che sarà adito in riassunzione a seguito della sentenza in commento, seguirà l'opzione dottrinale che sostiene essere stato modificato unicamente il rito e non la competenza per valore (e per materia), si verrà a creare un conflitto negativo di competenza al quale la Corte di Cassazione dovrà dare una definitiva soluzione. (Avv. Cantarella Tiziana)
Giudice di Pace di Milano, sez. VII, 20.10.2006 - Avv. Tiziana Cantarella

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