Nell'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità del lavoratore, il parere del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie (C.P.P.O.), che costituisce una valutazione superiore di sintesi dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti - quali la Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) - si impone all'amministrazione, la quale nell'esprimere le proprie valutazioni, deve solo a verificare se detto organo ha tenuto conto delle considerazioni svolte da altri organi e, in caso di disaccordo, se le ha confutate. Questo è quanto ha affermato il Consiglio di Stato, sezione VI nella sentenza
18 aprile 2007 n. 1769, aderendo ad un indirizzo orami consolidato in materia (C.d.S. sez. IV, 14 dicembre 2004, nn. 8066 e 8054, 26 novembre 2004, n. 7705 e 22 ottobre 2004, n. 6953; sez. VI, 23 gennaio 2006, n. 179 e 11 novembre 2004, 7292). La vicenda ha visto implicato un dipendente del Ministero dell'Interno, che vistosi negare la concessione dell'equo indennizzo relativamente ad una parte dell'infermità subita, in quanto il C.P.P.O., pur in presenza di un parere favorevole del C.M.O., ha negato la dipendenza da fatti di servizio per tale infermità, ha proposto ricorso al TAR, e uscitone soccombente, ha proposto appello al Consiglio di Stato. Il Collegio ha affermato che in base all'ordinamento vigente, con riguardo all'accertamento della dipendenza da causa di servizio, i pareri riportati da organi consultivi diversi e dotati di identica competenza, resi all'amministrazione decidente, non sono pari ordinati in quanto vige in capo al C.P.P.O. il compito di esprimere un giudizio superiore conclusivo, anche sulla base di quello reso dalla C.M.O. Pertanto, continua l'Alto Consesso, l'amministrazione deve solo verificare se le valutazioni espresse dal C.P.P.O. hanno tenuto conto dei pareri degli altri organi e se questi, in caso di disaccordo, li abbia motivatamente confutati, esprimendosi solo se risulta che taluni elementi non sono stati vagliati dal Comitato, il cui parere è obbligatorio ma non vincolante. Nella fattispecie in esame, pertanto, per il Consiglio di Stato, il provvedimento di diniego di concessione dell'equo indennizzo
adottato dall'Amministrazione che si è conformata al parere negativo reso dal C.P.P.O., pur in presenza di un parere favorevole fornito dal C.M.O., confutato dal Comitato con adeguate e circostanziate motivazioni, deve ritenersi del tutto legittimo. (Gesuele Bellini)
Consiglio di stato, Sez. VI, 18 aprile 2007, n. 1769 - Gesuele Bellini

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