In tema di concorsi pubblici, la regola generale che prevede che i requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, incontra delle eccezioni in tema di concorsi interni riservati al personale già in servizio, nel cui caso, lo specifico status di dipendente deve sussistere non solo al momento della partecipazione, ma anche al momento della nomina, da effettuarsi all'esito della procedura. Questo è quanto affermato dal TAR per l'Emila Romagna, Bologna, sezione I, nella sentenza 30 marzo 2007, n. 354. Il Collegio, a sostegno della pronuncia in argomento, richiama il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa formatosi in tema di concorsi interni, in base al quale, il requisito dell'appartenenza all'Amministrazione in costanza di rapporto di servizio, deve sussistere non solo al momento dell'inizio della procedura, ma anche a quello successivo della sua conclusione, e, pertanto, in base a questo principio i candidati utilmente collocati in graduatoria, "non possono ottenere la nomina ove, nelle more, siano cessati dal servizio, atteso che, essendo ormai fuori dalla organizzazione dell'Ente che ha indetto il concorso, si trovano nella impossibilità giuridica di occupare i posti messi a concorso" (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 20 giugno 2005, n. 5155), non avendo comunque rilievo l'eventuale ritardo imputabile all'Amministrazione nell'espletare le procedure selettive (TAR Lazio, Sez. II bis, 1.3.2004, n. 1903; C.d.S., sez. IV, 7 marzo 2001, n. 1290 e 4 novembre 1985, n. 496). Il TAR, richiama anche altra conforme giurisprudenza, che giustifica la ragione del siffatto principio nel fatto che "la progressione in carriera dei pubblici dipendenti corrisponde all'interesse pubblico
specifico dell'Amministrazione al soddisfacimento delle proprie esigenze organizzative ed operative" (T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 20 gennaio 2003 , n. 257; T.A.R. Lazio, II Sez., 28 gennaio 2000 n. 459 e 20 dicembre 2000 n. 12364, Cons. Stato, IV Sez., 4 agosto 1986 n. 536). Gesuele Bellini
TAR per l'Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 30 marzo 2007, n. 339 - Gesuele Bellini

Link correlati:
http://www.laprevidenza.it

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: