I giudici devono annullare le sanzioni amministrative fondate sull'art. 93 c.d.s., comma 1-bis ed elevate prima dell'abrogazione di tale norma, poiché la stessa è risultata in contrasto con il diritto UE e perciò va disapplicata

I furbetti della targa estera

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Il fenomeno dei veicoli immatricolati all'estero che circolano sul nostro territorio ha conosciuto un notevole incremento negli ultimi anni, destando più di un sospetto presso le istituzioni.

Infatti, l'utilizzo di tali veicoli si rivela spesso un semplice escamotage per non pagare le tasse o persino per sottrarsi alla sanzionabilità in relazione alle norme stabilite dal codice della strada.

Proprio per contrastare il fenomeno dei c.d. furbetti della targa estera, il legislatore ha modificato di recente alcune norme del codice della strada, ma non ha fatto i conti con la superiore disciplina generale dettata dalle norme europee.

Come vedremo, questo susseguirsi di modifiche normative è sfociato in una situazione paradossale: le multe fatte ai "furbetti" sono da annullare, proprio perché le nuove norme sono state considerate violative della normativa europea e vanno quindi disapplicate dai giudici.

È quanto accaduto, ad esempio, in una causa di appello davanti al Tribunale di Latina, decisa con sentenza del 12 maggio 2022 (sotto allegato) con cui è stato accolto un ricorso presentato dall'avv. Roberto Iacovacci.

Le modifiche normative sulla targa estera

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Riassumiamo con un breve excursus l'evoluzione normativa sul tema.

Per contrastare l'incremento sospetto di veicoli con targa estera, nel 2018 era stato introdotto il comma 1-bis all'art. 93, che recitava: "Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all'estero". Se il veicolo veniva noleggiato dall'estero, occorreva tenere a bordo un documento sottoscritto dall'intestatario, dal quale risultasse il titolo e la durata della disponibilità del veicolo.

La Corte di Giustizia Europea riteneva tale norma non conforme ai principi dell'Unione Europea, poiché rappresentava una forma di limitazione alla circolazione di capitali.

Per questo motivo, a partire dal 2022, è stato abrogato il comma 1-bis dell'art. 93, ma, al contempo, introdotto il nuovo art. 93-bis, concepito sempre nell'ottica di limitare l'utilizzo di comodo (cioè finalizzato principalmente ad evitare il pagamento delle tasse) di autoveicoli immatricolati all'estero.

Per completezza di esposizione, riportiamo un estratto anche di questa nuova norma, secondo cui "gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprietà di persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a condizione che entro tre mesi dall'acquisizione della residenza siano immatricolati secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94"

In base alla nuova disciplina, quindi, i veicoli con targa estera di proprietà di residenti in Italia possono circolare per tre mesi da quando l'interessato ha preso la residenza in Italia. Quindi, c'è un mese in più a disposizione per adeguarsi alla normativa, ma in compenso le sanzioni scattano anche nel caso in cui alla guida ci sia un soggetto residente all'estero, poiché l'aspetto rilevante è chi sia il soggetto proprietario.

Tribunale Latina: multe annullate per auto immatricolate all'estero

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Per approfondimenti sulla normativa attuale vi rimandiamo alla nostra guida. Il punto che oggi vogliamo evidenziare, però, è la sentenza del Tribunale di Latina cui accennavamo più sopra.

Con una decisione per certi versi sorprendente, ma motivata con estrema chiarezza, i giudici laziali hanno riformato una sentenza di primo grado con cui il giudice di pace aveva respinto il ricorso avverso una multa elevata per la presunta violazione dell'art. 93 Cds comma 1-bis (ora abrogato), per avere il conducente circolato alla guida di un veicolo con targa estera pur essendo residente in Italia da oltre sessanta giorni.

Ebbene, l'appello avverso tale sentenza veniva accolto perché la norma posta a base dell'infrazione contestata non è più vigente, come abbiamo sopra analizzato.

Sebbene, quindi, anche la nuova normativa sia tesa a sfavorire chi circola con veicoli immatricolati all'estero, i giudici dell'appello non hanno potuto che constatare come "in caso di conflitto della norma nazionale con norma comunitaria immediatamente efficace ed esecutiva sussiste l'obbligo di disapplicazione della norma interna in favore di quella U.E., interpretata nel senso vincolativamente indicato dalle sentenze della C.G.U.E. e a detta disapplicazione avrebbe quindi dovuto procedere il Giudice del primo grado. Nel caso in esame, quindi, tale ultima considerazione (…) impone la riforma della sentenza e l'annullamento del verbale per intervenuta parziale "abolitio criminis", siccome dettata da quanto stabilito dalla sentenza della CGUE 16 dicembre 2021 (C-274/2020), che ha dichiarato che l'art. 93 comma 1 bis, già posto a base della contestazione, viola le normative europee (…), sicché non può ritenersi legittimamente irrogata una sanzione sulla base di una norma valutata non conforme al diritto comunitario.

Si ringrazia il consulente tecnico investigativo Giorgio Marcon per l'invio del provvedimento

Scarica pdf - sentenza Tribunale Latina targa estera

Foto: 123rf.com
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