Per la Cassazione, l'intervenuta transazione tra medico e soggetti danneggiati non preclude l'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria

Medico e struttura hanno responsabilità distinte

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Quando il medico e la struttura sanitaria per cui il primo opera vengono coinvolti in una causa intrapresa dai parenti di un soggetto cardiopatico, che dopo diversi test ed esami muore, il fatto che tra uno dei medici e gli attori intervenga una transazione non significa che la responsabilità della struttura Ospedaliera non debba essere accertata nel merito. Quella del medico e della struttura che si avvale del primo sono infatti posizioni del tutto autonome. Queste le precisazioni contenute nella Cassazione n. 8116/2022 (sotto allegata).

La vicenda processuale

I parenti della vittima di un "errore" medico agiscono nei confronti di medici e strutture ospedaliere coinvolte nel decesso del loro caro, per chiedere il risarcimento dei relativi danni. Il de cuius, affetto da cardiopatia, viene ricoverato in diverse strutture ospedaliere e sottoposto a diversi test ed esami diagnostici. Dopo l'ultimo, una coronografia, muore.

Se il medico non è responsabile non è detto che non lo sia l'ospedale

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Ricorre in Cassazione la Gestione liquidatoria di una delle strutture coinvolte perché le doglianze sollevate in rito in sede di Appello sono state rigettate.

Con il primo motivo contesta alla Corte di aver errato nel ritenere che la rinuncia all'appello da parte del medico non possa per questo impedire l'esame delle ragioni proposte dall'ente sanitario, responsabile in via solidale ai sensi dell'art. 1228 c.c.;

Con il secondo rileva l'errore della Corte nel non considerare l'intervento della struttura come autonomo e tempestivo e non adesivo. Errato infatti ritenere che l'esclusione della responsabilità del medico comporti automaticamente la caducazione di quella dell'ente.

Con il terzo infine rileva che a causa dell'errore descritto nelle prime due censure, la Corte di Appello non ha esaminato le ragioni di merito fondate sull'assenza del nesso di causa emergente dalla Ctu, in cui si son o state evidenziate le patologie pregresse del de cuius, tali da rendere impossibile stabilire se lo stesso si sarebbe potuto salvare dopo l'intervento di rivascolarizzazione senza la condotta imprudente dei sanitari di una delle strutture coinvolte.

La responsabilità della struttura è autonoma

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La Cassazione accoglie i primi due motivi, dichiarando assorbito il terzo.

Per la Cassazione "la responsabilità della struttura che si avvalga di terzi per adempiere alla propria obbligazione di prestazione del servizio, è autonoma da quella del medico di cui la prima si sia avvalsa (…) dal che deriva che, nel caso di danni da attività medica, anche quando la domanda risarcitoria sia stata fondata sull'erroneo operato del medico e non sui profili prettamente strutturali e organizzativi della struttura sanitaria, la transazione tra medico e danneggiato non impedisce l'esercizio dell'azione per l'accertamento della responsabilità della struttura ospedaliera - che non ha natura di responsabilità per fatto altrui, bensì per fatto proprio".

Leggi anche La responsabilità della struttura sanitaria

Scarica Cassazione n. 8116/2022

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