Dal prossimo 2 giugno saranno operative le disposizioni contenute nell'art. 13, commi 8 sexies e seguenti del decreto legge n. 7 del 2007 convertito dalla legge n. 40 del 2007 che prevedono la semplificazione del procedimento di cancellazione delle ipoteche. L'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estinguerà automaticamente alla data di avvenuta estinzione del debito contratto
con banche, società finanziarie o enti di previdenza obbligatoria. L'ipoteca verrà cancellata d'ufficio senza oneri per il debitore, a seguito della comunicazione del creditore alla Conservatoria. Il decreto interdirigenziale 23 maggio 2007 dell'Agenzia del territorio e del Dipartimento Affari di giustizia del ministero della Giustizia istituisce presso il servizio di pubblicità immobiliare degli Uffici dell'Agenzia del Territorio il registro delle comunicazioni attestanti la data di estinzione dell'obbligazione di cui all'articolo 13, comma 8 septies, del decreto legge
31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. Con il secondo Decreto del 25 maggio 2007 vengono invece disciplinate le modalità di trasmissione della comunicazione - da effettuarsi in forma telematica - che i creditori devono inviare agli uffici delle Conservatorie, modalità che saranno stabilite, entro il 30 settembre 2007, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio. Fino all'attivazione del regime di obbligatorietà, ovvero sino al 15 ottobre 2007, la comunicazione potrà essere redatta su supporto informatico contenente le comunicazioni in formato elettronico con firma digitale. Fino alla data del 4 luglio 2007 i creditori che comunicano l'impossibilità tecnica a redigere le comunicazioni utilizzando il supporto informatico potranno presentare le medesime in forma cartacea.

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