Per il tribunale di Busto Arsizio, fondate le richieste dei lavoratori isolati dagli altri colleghi dal datore di lavoro perché non vaccinati. Eccessivo chiedere il green pass base quando il legislatore all'epoca non lo aveva previsto

Lesivo della sua dignità isolare un lavoratore perché non vaccinato

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Il Tribunale di Busto Arsizio, sezione Lavoro, con provvedimento n. 832 del 21 marzo 2022 (sotto allegato) accoglie il reclamo proposto da due lavoratori non vaccinati, che per questo sono stati isolati dai colleghi dalla società datrice. Una condotta, quella che risulta leggendo il testo del provvedimento, eccessiva e lesiva della dignità dei due lavoratori, della loro professionalità e della loro personalità morale. Eccessivamente zelante la condotta della società datrice, nel richiedere l'esibizione del Green pass quando ancora per legge non era previsto. Condanna alle spese e al contributo unificato.

Condotte mobbizzanti, illecite e discriminatorie

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Due lavoratori agiscono con ricorso d'urgenza contro la società datrice, accusata di isolarli perché non vaccinati. Contro l'ordinanza emessa alla fine del procedimento sia i lavoratori che la società propongono reclamo, che il collegio riunisce. In questa sede i lavoratori ribadiscono di non essersi sottoposti a vaccinazione e di essere stati, per questi motivi, sottoposti a condotte discriminatorie, mobbizzanti e illecite nei loro confronti, che si sono realizzate:

  • con la richiesta del Green Pass per accedere all'azienda;
  • con l'isolamento dei due lavoratori dal resto dei colleghi;
  • con lo spostamento degli stessi in una sede distaccata della società, tra l'altro sporca e non riscaldata e quindi inidonea a consentire lo svolgimento delle loro mansioni;
  • con l'adibire i due lavoratori a mansioni diverse rispetto a quelle previste;
  • con l'imporre di utilizzare ferie non richieste e non concordate solo per tenerli lontani dall'azienda;
  • con il fare pressioni al fine di imporre la vaccinazione;
  • con il videosorvegliare i due lavoratori al di fuori dei casi previsti dalla legge;
  • con il muovere contestazioni disciplinari senza fondamento alcuno;
  • e infine con l'acquisire i dati dei test sierologici senza il loro consenso.

A queste si aggiungono altre misure adottate dal datore. Con un avviso ha infatti imposto (dal 2 settembre 2021) ai dipendenti privi di Green pass di sottoporsi a tampone e ha isolato presso una sede distaccata i dipendenti non vaccinati anche se con tampone rapido eseguito nelle 48 ore precedenti. Ha poi esposto in bacheca un avviso in ha chiarito che i lavoratori privi di Green pass non dovessero avere contatti con i colleghi di un'altra sede, minacciando sanzioni disciplinari per chi non si fosse adeguato.

Eccessivo chiedere il Green pass e rifiutare il tampone

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Scendendo nel merito della questione, in virtù del rito discriminatorio ex art. 28 del dlgs n. 150/2011, 702 bis c.p.c., il giudice rileva che il datore di lavoro, nell'adottare le misure finalizzate a tutelare l'ambiente id lavoro, l'integrità fisica e morale dei dipendenti, come richiede l'art. 2087 c.c., nel caso di specie abbia decisamente esagerato. La norma infatti richiede al datore di tenere conto comunque anche del tipo di lavoro, dell'esperienza e della tecnica.

Ora, se l'obbligo vaccinale imposto al personale sanitario, ha un suo fondamento, in questo caso la condotta datoriale risulta eccessiva e lesiva della libertà di autodeterminazione dei dipendenti.

La società ha infatti anticipato, rispetto al legislatore, l'obbligo di esibizione del Green pass base e ha deciso di isolare i dipendenti che si sono comunque sottoposti nelle 48 ore precedenti a tampone rapido, misura alternativa ammessa tra l'altro dalla legislazione.

La scelta della società datrice di isolare i due dipendenti risulta pertanto illegittima e ritorsiva.

Fondata appare inoltre la doglianza dei lavoratori, salvo il necessario approfondimento in sede di merito, sulla quale si è già pronunciato il giudice cautelare, relativa alle condizioni igieniche e lavorative della sede a cui sono stati destinati, per distaccarli dal resto del personale, così come è idonea a integrare il fumus boni iuris la doglianza di uno dei lavoratori, che è stato addetto a mansioni che esulano dalla proprie.

Sussiste anche il periculum in mora dovuto ai riflessi che la condotta datoriale ha avuto sulle condizioni psicofisiche dei due dipendenti, sottoposti a stress causato dall'isolamento, per non parlare del danno alla loro dignità, personalità e professionalità. Situazione che si desume anche dalla numerose assenze lavorative accumulate proprio nel periodo in cui sono stati spostati ad altra sede.

Il giudice pone le spese a carico della datrice, così come al pagamento del contributo unificato.

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Scarica pdf Tribunale Busto Arsizio n. 832-2022

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