Una sentenza del Giudice di Pace di Nocera Inferiore chiarisce che, in caso di ritardo aereo, spetta alla compagnia dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare o limitare il danno per il passeggero

Ritardo aereo e indennità per il passeggero

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In caso di ritardo aereo, il passeggero ha diritto ad un'indennità a titolo di compensazione pecuniaria, se la compagnia non dimostra di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare o a limitare i danni da lui subiti. Per dimostrare il proprio diritto a tale emolumento, il passeggero è tenuto, invece, esclusivamente a produrre il proprio titolo di viaggio.

È questo il contenuto di una sentenza del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, che ha anche fornito importanti indicazioni in ordine alle fonti normative di questa materia.

Giurisdizione in caso di controversie da ritardo aereo

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La controversia trae origine da un ritardo del volo aereo acquistato online dall'attore, che atterrava allo scalo di destinazione oltre quattro ore dopo l'orario originariamente previsto.

In via preliminare, il giudice ha dovuto affrontare alcune questioni riguardanti la giurisdizione, cogliendo l'occasione per fornire importanti indicazioni in ordine alla corretta interpretazione del sistema delle fonti nella materia in oggetto.

In particolare, un primo aspetto chiarito dal giudicante è quello secondo cui, quando un biglietto aereo viene acquistato online, la giurisdizione per eventuali controversie nascenti dal rapporto che si viene a creare tra acquirente e compagnia ricade in capo al giudice del Paese dell'acquirente.

Al riguardo, il giudice di pace di Nocera Inferiore, con il provvedimento in esame, ha evidenziato che, "ove la contrattazione e l'acquisto siano avvenuti interamente online, la giurisdizione può essere radicata nel domicilio dell'acquirente, così dovendosi interpretare il criterio di determinazione della competenza giurisdizionale, individuato nello stabilimento a cura del quale il contratto è stato concluso , trattandosi di criterio concorrente con quello di destinazione del viaggio e del domicilio del vettore aereo (Cass., ord. 18257/19).

Convenzione di Montreal e acquisto biglietto online

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Inoltre, un altro aspetto rilevante chiarito dalla sentenza in oggetto riguarda la Convenzione di Montreal, le cui disposizioni trovano applicazione anche in caso di diversa previsione del contratto di viaggio.

In particolare, se il biglietto aereo è stato acquistato online, il luogo ove è sito lo stabilimento del vettore coincide con il domicilio degli acquirenti, dove gli stessi sono venuti a conoscenza dell'accettazione della proposta formulata via web (Cass., ord. 3561/20).

Onere della prova in caso di ritardo aereo

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Venendo al merito della questione, il giudice rilevava che, in caso di ritardo aereo, il passeggero è tenuto esclusivamente a dimostrare la propria qualità producendo il relativo titolo di viaggio (Cass. ord. 1584/18), mentre alcuna prova egli deve fornire in merito al danno subito, né alla causa del ritardo e tanto meno al nesso intercorrente tra la causa del ritardo e il danno stesso.

Nel trasporto aereo internazionale, infatti, sussiste una presunzione di responsabilità del vettore. In tali casi, l'onere della prova ricade in capo al vettore, che, persino in caso di forza maggiore e caso fortuito e quindi anche in caso di avverse condizioni atmosferiche, è tenuto a dimostrare di aver adottato ogni misura idonea a limitare o evitare il danno per i passeggeri (v. Reg. 261/04).

Nel caso in cui la compagnia non sia in grado di fornire tale prova, la stessa è tenuta a riconoscere al passeggero l'indennità prevista in caso di ritardo aereo a titolo di compensazione pecuniaria.

Gli eventuali ulteriori danni patrimoniali vanno invece provati dal passeggero (ad es. attraverso scontrini, certificati etc.), mentre non risulta configurabile, in situazioni del genere, il danno esistenziale, in considerazione del rilievo non costituzionale del tipo di interessi lesi.

Si ringrazia l'avv. Alessandro D'Agostino per il cortese invio del provvedimento

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Foto: 123rf.com
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