Quando il datore di lavoro effettua la comunicazione preventiva dell'inizio della procedura di licenziamento collettivo, deve adempiere correttamente all'obbligo di fornire le informazioni specificate dall'art. 4, comma terzo, della legge n. 223 del 1991, per permettere agli interlocutori sindacali di esercitare compiutamente un effettivo controllo sulla programmata riduzione di personale e di valutare le concrete alternative per porre rimedio all'eccedenza del personale. Lo ha ribadito la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (sent. 13031/02), precisando che l'inadeguatezza delle informazioni determina l'inefficacia dei licenziamenti per irregolarità della procedura, quando abbia condizionato la conclusione di un accordo tra impresa e organizzazioni sindacali secondo le previsioni del medesimo art. 4.

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