La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 7403/2007) ha stabilito che in tema di responsabilità della pubblica amministrazione sulle strade comunali è sulla base della responsabilità ex art. 2051 c.c. "che va decisa l'imputabilità delle conseguenze del fatto dannoso tutte le volte che per l'ente, cui è affidata la gestione del bene pubblico, non v'è l'oggettiva impossibilità di esercitare su di esso quel potere di governo, che in questo ambito si denomina custodia e che si sostanzia di tre elementi: il potere di controllare la cosa; il potere di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa o che in essa si è determinata; quello infine di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno".
La Corte ha quindi osservato che il Giudice "non si può arrestare di fronte alla natura giuridica del bene od al regime od alle modalità del suo uso da parte del pubblico, ma è tenuto ad accertare in base agli elementi acquisiti al processo, se la situazione di fatto, che la cosa è venuta a presentare e nel cui ambito ha avuto origine l'evenienza che ha prodotto il danno, era nella custodia dell'ente pubblico" e, una volta che tale accertamento sia stato compiuto con esito positivo, "la domanda di risarcimento deve essere giudicata in base all'applicazione della responsabilità da cosa in custodia".
La responsabilità del custode viene esclusa dalla prova che la cosa non ha svolto alcun ruolo causale nella determinazione dell'evento, o perché essa non presentava una situazione di pericolosità o perché su questa situazione pericolosa se ne è sovrapposta altra che ha da sola concretamente provocato il danno.
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