L'Agenzia delle Entrate (circolare n. 28) ha reso noto di aver indicato le regole da seguire al fine di ottenere il rimborso IVA auto dopo la sentenza della Corte di giustizia europea del 14 settembre 2006 n. 228/05. Si tratta di indicazioni semplificate che possono essere poste in essere dai contribuenti senza ricorrere a calcoli analitici complessi.
Nella circolare si legge quindi che i contribuenti potranno evitare il modello analitico limitandosi a indicare, in un riquadro specifico, la cifra totale dell'IVA detraibile, il ricalcalo delle imposte dirette a seguito della detrazione IVA e il rimborso spettante.
La circolare poi contiene anche un chiarimento per quei contribuenti che hanno rivenduto (entro il 13 settembre 2006) il veicolo per il quale si chiede il rimborso dell'imposta. Viene quindi chiarito che, anche in questo caso, è possibile utilizzare la richiesta semplificata, abbattendo l'IVA spettante della maggior imposta derivante dalla rivendita. La circolare va ad integrare il provvedimento del 22 febbraio scorso che individuava le percentuali forfetarie di IVA detraibile nella misura del 35% per agricoltura e pesca, del 40% per gli altri settori di attività e del 50% per l'acquisto di autoveicoli con propulsori non a combustione interna.
Naturalmente, chiarisce l'Agenzia, i contribuenti potranno sempre presentare l'istanza di rimborso indicando in modo analitico e documentato le spese spettanti. In quest'ultimo caso, considerato che il rimborso può essere relativo a più anni, gli utenti dovranno utilizzare la modalità analitica per tutti i singoli anni e non potranno ricorrere a quella fortefaria per singole annualità.

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