E' nullo il verbale di accertamento dell'eccesso di velocità, se quest'ultimo è stato rilevato attraverso il sistema Tutor e la segnalazione stradale non specificava che su quel tratto sarebbe stata rilevata la velocità media

Tutor, la segnaletica deve indicare la modalità di rilevazione

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Il Tutor è uno strumento di tutela della sicurezza stradale e non un mezzo finalizzato a sorprendere gli automobilisti indisciplinati.

Su questo presupposto, i giudici del Tribunale di Latina (sentenza n. 2202/21 sotto allegata) hanno annullato, su ricorso dell'avv. Dario Simonelli di Frosinone, un verbale elevato dalla Polizia Municipale che sanzionava l'eccesso di velocità rilevato con il sistema Tutor su un tratto di strada su cui non era segnalato l'utilizzo di uno strumento di rilevamento della velocità media del veicolo.

Segnaletica Tutor deve indicare rilevazione velocità media

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Come noto, il Tutor è un dispositivo elettronico composto da due apparecchi di rilevamento automatico della velocità, posti uno all'inizio ed uno alla fine di un determinato tratto di strada.

Il tipo di Tutor più noto è quello in utilizzo sulle Autostrade, dove i due apparecchi assumono la forma di un varco d'ingresso e uno di uscita.

Esistono, in ogni caso, anche sistemi simili al Tutor composti da apparecchiature meno vistose, in tutto simili alle fotocamere utilizzate per il rilevamento della velocità puntuale del veicolo (cioè i normali autovelox), solitamente posizionati su supporti posizionati ai bordi della carreggiata, ad esempio sulle strade statali.

Tutor e segnaletica velocità media

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Ebbene, secondo la sentenza in esame, ha una specifica importanza la circostanza che gli automobilisti, nell'esperienza comune, sono ormai abituati ad associare il rilevamento della velocità media ai tipici varchi che si trovano sulle Autostrade e alla relativa segnalazione.

Infatti, per i giudici di Latina è da ritenersi che, ove non sia chiaramente indicata la rilevazione della velocità media, gli automobilisti sono indotti a ritenere che la modalità di rilevazione sia quella puntuale.

Quindi, poiché l'azione amministrativa deve essere improntata a criteri di trasparenza e poiché la finalità dell'utilizzo degli strumenti di rilevazione elettronica della velocità non è quello di cogliere di sorpresa gli automobilisti (bensì quello di tutelarne la sicurezza), è necessario che la segnaletica stradale posizionata in corrispondenza di tratti di strada su cui viene rilevata la velocità media debba espressamente indicare tale modalità di rilevazione.

Il rilevamento velocità media va chiaramente segnalato

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Su tali presupposti, i giudici laziali hanno menzionato autorevole giurisprudenza, secondo cui "il potere sanzionatorio in materia di circolazione stradale non è tanto ispirato dall'intento della sorpresa ingannevole dell'automobilista indisciplinato, in un logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonché di fluidità delle circolazione" (Cass. n. 24526/06) e pertanto ciò comporta che l'operato dell'Amministrazione deve essere valutato in relazione allo stato dei luoghi.

Di conseguenza, poiché nel caso in esame il preavviso del controllo era costituito dall'affissione di un solo cartello, privo dell'indicazione relativa alla modalità di rilevazione della velocità, il provvedimento veniva ritenuto illegittimo.

Del resto, i giudici evidenziavano anche che il sistema di rilevamento della velocità media ha "una maggiore efficacia dissuasiva di condotte di guida improntate all'eccesso di velocità, e ciò proprio a causa della maggiore estensione del controllo rispetto ad un accertamento meramente puntuale".

Pertanto, con riferimento al legittimo affidamento dell'automobilista, nonché in ossequio al principio di trasparenza dell'azione amministrativa e in osservanza della finalità di tutela della sicurezza stradale, il ricorso veniva accolto e il verbale annullato.

Scarica pdf - sentenza Tribunale di Latina n. 2202/21

Foto: 123rf.com
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