La Cassazione consolida l'orientamento secondo cui la concessione da parte del terzo proprietario di una casa al figlio e al partner, configura un comodato di scopo

Comodato e richiesta di restituzione

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La Corte di Cassazione con ordinanza n. 26541/2021 ha stabilito che è considerato abuso del diritto il comportamento tenuto da un soggetto che, in vista di un'imminente separazione, vende la casa familiare al proprio genitore, il quale gliela concede nuovamente in comodato per un tempo determinato per poi chiederne il rilascio alla ex moglie del figlio, assegnataria dell'immobile in quanto genitore collocatario dei figli.

Abuso del diritto

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L'abuso del diritto è costituito da una condotta lecita posta in essere per perseguire un obiettivo diverso da quello voluto dalla legge. Infatti, nonostante sia lecito ricorrere agli schemi negoziali della compravendita e del comodato, tale condotta e combinazione negoziale denota un abuso del diritto se è diretta ad eludere la disciplina che consente alla moglie affidataria della prole di ottenere l'assegnazione della casa familiare.

Comodato di scopo

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Si consolida pertanto l'orientamento della Corte di Cassazione che configura la concessione da parte del terzo proprietario (spesso il padre di uno dei partner) di una casa al figlio e al partner, come un comodato di scopo la cui durata è indeterminata nel termine finale ma il cui scopo si identifica nella concessione della casa ad una famiglia affinché vi abiti anche con i relativi figli fino ad avvenuta autosufficienza economica degli stessi.

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Foto: 123rf.com
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