Significato dell'art. 42 Costituzione: la funzione sociale della proprietà e l'espropriazione. In particolare: i caratteri dell'indennizzo

Il testo dell'articolo 42 Costituzione

[Torna su]

Articolo 42 Costituzione:

"La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità."

Proprietà nell'articolo 42 della Costituzione

[Torna su]

Il primo comma dell'articolo in esame chiarisce immediatamente che la proprietà è sia pubblica che privata, con ciò riferendosi ai beni del demanio che possono appartenere solo ad enti pubblici statali o territoriali.

A scanso di equivoci, poiché si proveniva da un periodo dittatoriale, l'Assemblea Costituente ha chiarito espressamente che viene garantita la possibilità per tutti di avere accesso alla proprietà di beni, in applicazione del principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 Cost.

Per le modalità di acquisto e di godimento in cui si esplica il diritto di proprietà, l'art. 42 Costituzione rimanda alla legge, e nello specifico, oggi ritroviamo tali regole principalmente all'interno del codice civile (per approfondimenti, vedi la nostra guida sulla proprietà privata).

L'aspetto principale messo in risalto dal secondo comma dell'articolo in esame è la necessità che la proprietà abbia una funzione sociale.

L'insieme di tali disposizioni evidenzia come, anche con riferimento a un diritto così importante, la posizione del singolo debba, in ogni caso, essere considerata avendo riguardo agli interessi della collettività, come evidenziano anche rilevanti istituti come l'espropriazione o i diritti di servitù.

Art. 42 Cost. espropriazione e proprietà

[Torna su]

L'espropriazione per pubblica utilità è il limite più importante previsto dal nostro ordinamento in relazione al diritto di proprietà.

Essa può essere eseguita solo in presenza di un interesse pubblico che presenti apprezzabili profili di concretezza.

L'espropriazione deve sempre essere accompagnata da un congruo indennizzo, che la giurisprudenza ha chiarito dover essere serio e parametrato al valore del bene, sebbene non propriamente corrispondente al suo valore di mercato.


Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: