Per il Tar Sicilia, in linea con innumerevoli analoghe decisioni, il recupero di somme indebitamente corrisposte ai dipendenti pubblici deve essere al netto delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali

Recupero somme indebitamente corrisposte al netto

Per il TAR SICILIA (sez. Catania, n. 1200/2021), in linea con innumerevoli analoghe decisioni, il recupero di somme indebitamente corrisposte ai dipendenti pubblici deve essere al netto delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali

La vicenda processuale

La ricorrente, all'epoca della proposizione del ricorso Capitano dell'Arma dei Carabinieri, chiedeva l'annullamento del provvedimento con il quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri disponeva la revoca ed il recupero del premio di fine ferma previsto dall'art. 38, Legge 574/1980, riconosciutole nell'anno 2006. La stessa premetteva di aver prestato servizio con la qualifica di Ufficiale in ferma prefissata e si essere transitata dal mese di agosto 2004 in servizio permanente effettivo a disposizione del Comando presso la Scuola Allievi Carabinieri di Roma tanto che, nell'anno 2006, le veniva riconosciuto l'importo lordo pari ad € X a titolo di cd. premio di congedamento previsto dall'art. 38, Legge 574/1980.

Nel ricorso - tra le varie - lamentava l'illogicità e l'ingiustizia del recupero disposto al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali anziché al netto di quanto effettivamente corrisposto.

Il T.A.R. Sicilia accoglieva la parte del ricorso di cui sopra sul presupposto che costituisce ormai jus receptum che la P.A., nel procedere al recupero delle somme indebitamene erogate ai propri dipendenti, deve eseguire i siffatti recuperi al netto delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali.

In particolare, l'amministrazione non può in alcun modo pretendere ovvero vantare la ripetizione di somme al lordo delle predette ritenute poiché le stesse non sono mai entrate nella sfera patrimoniale e nella disponibilità materiale del dipendente (ex multis Consiglio di Stato, Sez. II, n. 991 adunanza del 5v aprile 2017; Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 novembre 2015 n. 5010; Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 settembre 2012 n. 5043).

Tale principio è oramai consolidato sia nell'ambito della giustizia amministrativa, sia per la giurisprudenza di legittimità laddove è stato più volte precisato che, qualora il datore di lavoro, per errore, versi al lavoratore un importo maggiore del dovuto potrà richiedere nei confronti del dipendente solo quanto effettivamente percepito da questi.

Pertanto, anche in questi casi non sarà possibile richiedere la restituzione di somme al lordo delle ritenute fiscali poiché mai effettivamente introitate dal lavoratore (cfr. Cass. Civile, sez. I, n. 18674/2014; Cass. Civile, Sez. Lavoro, n. 239/2006).

Tanto nel caso del datore di lavoro privato quanto nel caso delle pubbliche amministrazioni è fatta salva la possibilità per entrambi, nella loro qualità di sostituto di imposta, di richiedere nei confronti del fisco la restituzione delle somme erroneamente versate in eccedenza a titolo di oneri e contributi fiscali.

Avv. Francesco Paolo MASTROVITO

Avv. Tiziana Di Gabriele

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Tel. 0321-230599


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