La riforma del processo civile introduce dal 22 giugno 2022 un nuovo onere per il creditore, andando a modificare il pignoramento presso terzi ex art. 543 c.p.c.

Come cambia il pignoramento presso terzi

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Il pignoramento presso terzi cambia e lo fa dal 22 giugno 2022. Una data che il creditore e il suo avvocato dovranno tenere bene a mente e scadenzare se dovranno procedere, a partire da questa data, a un pignoramento presso terzi.

Ricordiamo infatti che il 24 dicembre 2021 è entrata in vigore la Legge n. 206/2021, che contiene la "Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata".

Diverse le norme del processo esecutivo modificate dalla riforma, tra queste anche l'art. 543 c.p.c., che prevede a carico del creditore un onere ulteriore, nel momento in cui procede al pignoramento presso terzi.

Novità normativa che esplicherà la sua efficacia in quelle procedure che verranno instaurare a partire dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge delega suddetta, ossia a partire dal 22 giugno 2022, considerato che la legge delega è vigente dal 24 dicembre 2021.

Cosa dovrà fare il creditore dal 22 giugno 2022?

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L'art. 543 c.p.c, in virtù della riforma del processo civile viene integrato da due altri due commi, che vengono aggiunti dopo il quarto e che così dispongono:

  • "Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento
    , notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento.
  • Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento."

Dalla formulazione dei nuovi commi è evidente che l'onere che dovrà essere sopportato dal creditore in caso di pignoramento presso terzi, è quello della notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo e del relativo deposito nel fascicolo dell'esecuzione.

Onere a pena d'inefficacia del pignoramento dal 22 giugno 2022

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Un onere procedurale in più quindi che va a gravare sul creditore e che sembra porsi in contrasto con le finalità di "semplificazione" e di accelerazione del rito procedurale in materia civile finendo così per appesantire la procedura finalizzata a tutelare il credito da parte di un soggetto che comunque è già in possesso di un titolo esecutivo per avviare l'esecuzione nelle sue diverse e possibili forme.

Un onere che tra l'altro è previsto, come precisano i due nuovi commi, a pena d'inefficacia del pignoramento.

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