Con Ordinanza del 13 Dicembre 2006 il Tribunale di Firenze ha rimesso alla Corte Costituzionale la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 155 quater, comma 1° del
codice civile, introdotto dalla legge n. 54 del 2006, laddove prevede che "il diritto al godimento della
casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario (…) contragga nuovo
matrimonio" e ciò sulla base del fatto che "Tale disposto crea un assoluta disparità di trattamento irragionevole, tra figli di genitori separati/divorziati a seconda che il proprio genitore intraprenda o meno una stabile convivenza con un nuovo partner, in un ordinamento nel quale la legittimità del
divorzio (e di conseguenza la legittimità di un secondo matrimonio) risale agli anni settanta".
Nel prosieguo i giudici fiorentini individuano le norme costituzionali violate: "In tal senso si crea un contrasto con l'art. 3, comma 2° della
Costituzione ovverosia col principio di uguaglianza sostanziale che impone che sia data identica tutela a situazioni identiche: nel caso di specie il figlio di genitore separato o divorziato ha sempre il medesimo interesse al mantenimento della propria abitazione familiare a prescindere dalle vicende successive e dalle scelte di vita del genitore col quale convive. (…) Appare pertanto irragionevole privilegiare il diritto di
proprietà del genitore non domiciliatario di prole solo nel caso di nuovo
matrimonio o nuova convivenza del genitore domiciliatario in ulteriore contrasto con l'art. 29 della
Costituzione che riconosce la libertà di
matrimonio, libertà che potrebbe venire compromessa da valutazioni relative alla perdita dell'abitazione familiare".