La tutela del patrimonio di famiglia. Il trust familiare con conferimento quote societarie: esigenze perseguite, vantaggi, imposte

Trust e passaggio generazionale di quote societarie

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L'impiego del trust nella programmazione dei passaggi generazionali si rileva, particolarmente efficace nel perseguire congiuntamente le seguenti esigenze:

- Tutela dell'integrità del patrimonio aziendale

Tale esigenza è avvertita soprattutto in presenza di una molteplicità di coeredi con differenze sul piano delle capacità imprenditoriali, della propensione al rischio e degli interessi;

- Tutela del patrimonio aziendale nei confronti di soggetti terzi o di componenti indesiderati della famiglia

L'imprenditore teme che soggetti terzi si avvicinino alla famiglia per appropriarsi di parte del patrimonio o che gli eredi cedano l'azienda ai concorrenti o che terzi possano vantare pretese sul patrimonio;

- Scelta di chi tra i coeredi sarà il vero continuatore dell'impresa di famiglia

E' particolarmente avvertita l'esigenza di affidare l'impresa ai successori che dimostrino di avere particolari capacità imprenditoriali;

- Eventuale mantenimento del controllo da parte dell'imprenditore fino alla sua morte

In particolare, il trust può essere proficuamente utilizzato soprattutto nel passaggio generazionale di quote societarie di imprese (collettive) di matrice familiare: attraverso il trust il disponente (settlor) può disporre il trasferimento delle partecipazioni ai propri eredi, affidandone la gestione ad un soggetto di fiducia (trustee), il quale le amministra nell'interesse dei beneficiari.

È, dunque, un utile strumento per assicurare un controllo unitario su una holding di famiglia e per tutelare in modo imparziale gli interessi sia dei familiari "attivi" (coloro che si occupano della gestione della società) sia di quelli "passivi" (coloro che partecipano alla società solo a titolo di investimento di capitale), in conformità alle esigenze ed alle aspirazioni di ciascuno di essi.

Trust familiare con conferimento quote societarie: i vantaggi

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Questo tipo di Trust offre una serie di vantaggi:
- titolarità unitaria delle partecipazioni;
- regolamentazione, tramite l'atto istitutivo del trust, delle modalità di gestione e dell'esercizio dei diritti inerenti le partecipazioni sociali;
- segregazione delle partecipazioni conferite nel trust, con conseguente indifferenza rispetto alle vicende dei singoli soggetti (quali il divorzio, il fallimento, il decesso).
In particolare, con il trust viene affidato al trustee il "controllo proprietario" dell'impresa, con il risultato di mantenere l'unità degli assetti proprietari e - nel caso frequente in cui oggetto del trust non sia l'azienda ma le partecipazioni che la rappresentano - di continuare ad affidare la gestione agli amministratori in carica, senza discontinuità di politiche aziendali.
Sotto il profilo della tutela patrimoniale, poiché la titolarità dei beni viene conferita nel fondo, i beni stessi risultano separati dalla massa patrimoniale sia del disponente sia del trustee; con la conseguenza che non sono aggredibili da parte dei suoi creditori.

In sintesi

In sintesi, il disponente - attraverso il trust - può:
- creare i presupposti per la trasmissione patrimoniale;
- conservare - fino al tempo della propria permanenza in vita (o della capacità di gestire l'impresa collettiva) - la carica di amministratore unico;
- fare in modo che il suo patrimonio non sia aggredibile da alcun creditore personale

Trust a favore dei discendenti del settlor: imposte

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Per quel che riguarda un trust disposto a favore dei discendenti del settlor, ad oggetto aziende o rami di esse, quote sociali e azioni, esso non è soggetto all'imposta in applicazione del comma 4-ter dell'art. 3 del d. lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 introdotto dal comma 78 dell'art. 1 della finanziaria 2007.
La norma così recita:
" ……. 4-ter. I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali e' acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attivita' d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata".

Nel caso di trasferimento dell'azienda in trust, la costituzione del vincolo di destinazione, qualora sia strumentale alla finalità liberale del passaggio generazionale ai discendenti o al coniuge del disponente-SETTLOR, potrà godere dell'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni, purchè siano soddisfatte alcune specifiche condizioni prescritte dalla norma (l'articolo 3, comma 4-ter, del Dlgs 346/1990).
Nello specifico, l'articolo 3, comma 4-ter, del Dlgs 346/1990, prevede l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti di aziende o delle partecipazioni (mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c.), in presenza di determinate condizioni.
In particolare, è necessario che:
a)i destinatari del trasferimento siano il coniuge o i discendenti;
b)i destinatari del trasferimento d'azienda, o della partecipazione in società, proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o mantengano il controllo societario (nel caso di società di capitali) per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento;
c)l'impegno alla prosecuzione dell'attività di impresa (o al mantenimento del controllo) sia espressamente reso dagli aventi causa, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione.

Favorire il passaggio generazionale delle aziende di famiglia

Bisogna ricordare che la finalità dell'articolo 3, comma 4-ter, è quella di favorire, attraverso la leva fiscale, il passaggio generazionale delle aziende di famiglia.
In tale prospettiva, anche nel caso di trasferimento dell'azienda in trust la costituzione del vincolo di destinazione, qualora sia strumentale alla finalità liberale del passaggio generazionale ai discendenti o al coniuge del disponente, potrà godere, soddisfatte le condizioni normativamente previste di seguito elencate:
a) il trust abbia una durata non inferiore a cinque anni a decorrere dalla stipula dell'atto di disposizione segregativa della partecipazione di controllo o dell'azienda;
i beneficiari finali siano discendenti e/o coniuge del disponente;
b) il trust non sia discrezionale o revocabile, vale a dire, ad esempio, che non possono essere modificati dal disponente o dal trustee i beneficiari finali dell'azienda o delle partecipazioni trasferite in trust;
c) il trustee prosegua l'esercizio dell'attività d'impresa o detenga il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento (individuabile nell'atto segregativo dell'azienda e/o delle partecipazioni) e, a tal fine, renda, contestualmente al trasferimento, apposita dichiarazione circa la sua volontà di proseguire l'attività di impresa (o detenere il controllo).

Per contattare l'avvocato Matteo Santini del Foro di Roma inviare un'email al seguente indirizzo: studiolegalesantini@hotmail.com o collegarsi al sito Avvocatoroma.org e Avvocato-milano.org/. Seguimi anche su Instagram https://www.instagram.com/matteo_santini_matrimonialista/

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