Riscatto periodi prestati quali assegnisti assunti ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 285/1977 dal Consiglio nazionale delle ricerche. Sussiste il diritto al riscatto della posizione previdenziale ai fini della quiescenza del periodo svolto in qualità di assegnista quando si riesca a provare inequivocabilmente che il rapporto di borsista a suo instaurato si configuri come rapporto di lavoro subordinato anche non di ruolo. Questo è il contenuto della nota N° 20/2007 dell'Inpdap che richiama ai contenuti della nota di servizio n. 265 del 10 maggio 1993, stesso tema, con la quale il Ministero del Tesoro citava testualmente ha dichiarato tale ammissibilità allorquando, al di là del nomen iuris emerga inconfutabilmente che il rapporto intercorso tra il titolare di una borsa di studio e l'Ente presso il quale effettua la sua formazione si sia svolto con modalità tali da configurare l'espletamento di una attività riconducibile al rapporto di impiego non di ruolo. Stante il suddetto chiaro orientamento giurisprudenziale, si rende necessario che le Divisioni competenti - ogni qualvolta venga formulata istanza di riscatto del periodo de quo - effettuino una accurata attività istruttoria volta ad accertare, tramite l'acquisizione di apposita certificazione e documentazione probatoria, l'eventuale natura impiegatizia della prestazione resa dal borsista e se la stessa sia stata espletata (si ripete al di là del nomen iuris) con le modalità proprie del rapporto di lavoro subordinato. (Giovanni Dami)
Inpdap, Nota Operativa 19.4.2007 n° 20 - Giovanni Dami

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