Per la Cassazione, integra il reato di esercizio abusivo della professione assistere un cliente in un'udienza di conciliazione giudiziale se l'avvocato è sospeso

Esercizio abusivo della professione

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Integra il reato di esercizio abusivo della professione assistere un soggetto in un'udienza di conciliazione giudiziale davanti al giudice del lavoro se il consiglio dell'ordine ha irrogato la sanzione della sospensione dall'attività. Non importa che in detta sede non sia richiesta la presenza di un difensore, perché il fatto che l'avvocato si sia recato in udienza e che la controparte avesse il proprio avvocato ad assisterla crea una situazione di apparenza oggettiva di attività professionale regolare. Questo quanto emerge dalla sentenza n. 46963/2021 (sotto allegata) della Cassazione.

La vicenda processuale

In sede di appello viene confermata la sentenza di primo grado, che ha condannato un avvocato per esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p) perché, pur essendo stata sospesa dal Consiglio dell'ordine ha assistito, in veste di procuratore costituito, in un procedimento di conciliazione giudiziale in Tribunale.

Non è reato assistere a un'attività che non richiede il difensore

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Nell'impugnare la sentenza in sede di Cassazione il difensore solleva le doglianze che si vanno a esporre.

  • Prima di tutto si chiede l'annullamento della sentenza perché non sottoscritta dal relatore.
  • Si fa presente che l'avvocato riteneva che il provvedimento preso nei suoi confronti fosse sospeso.
  • Si lamenta poi l'integrazione del reato di esercizio abusivo visto che l'avvocato si era limitata ad assistere alla conciliazione giudiziale tenutasi davanti al Giudice del Lavoro, innanzi al quale tra l'altro non è necessaria la presenza del difensore in sede di redazione del verbale di conciliazione.
  • Infine si lamenta il disconoscimento dell'esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 132 bis c.p considerato che l'avvocato ha solo partecipato a un'attività che non richiede la presenza di un difensore.

Esercizio abusivo se c'è apparenza oggettiva di attività professionale

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La Cassazione annulla la sentenza senza rinvio perché il reato è prescritto, ma nel pronunciarsi sui vari motivi del ricorso ritiene il primo motivo infondato. La sentenza risulta sottoscritta dal giudice estensore, relatore di un verbale di udienza, il cui nome compare anche nella intestazione della sentenza, corretta per inserire il nome del nuovo presidente. C'è quindi corrispondenza tra relatore ed estensore che ha scritto la sentenza, corrispondenza che avrebbe determinato in ogni caso solo un'irregolarità del provvedimento.

Infondato anche il secondo motivo in quanto costituisce esercizio abusivo della professione il suo esercizio anche quando il professionista è sottoposto alla misura della sospensione. Parimenti infondato il terzo motivo perché il fatto che l'avvocato si sia presentato in udienza con il suo assistito e che controparte abbia fatto lo stesso, ha creato l'apparenza oggettiva di un'attività professionale svolta regolarmente da un soggetto abilitato.

Precisa infine la cassazione che l'esercizio della professione da parte di un avvocato sospeso integra il reato di esercizio abusivo perché la finalità della norma è quella di "tutelare le persone dal rischio di affidarsi a soggetti inesperti o indegni di esercitarla."

Scarica pdf Cassazione n. 46963/2021

Foto: 123rf.com
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