Nuovo intervento della Corte di Cassazione in materia di spese universitarie: trattasi di spese prevedibili e quantificabili in anticipo, quindi, ordinarie

Spese universitarie per i figli

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Secondo la Suprema Corte (ordinanza n. 34100/2021 sotto allegata), le spese universitarie sono prevedibili e quantificabili in anticipo, pertanto, non possono qualificarsi come straordinarie, poiché mancano i requisiti di imponderabilità e imprevedibilità.

Le spese straordinarie sono tali per:

  • rilevanza
  • imprevedibilità
  • imponderabilità

ed esulano dall'ordinario regime di vita dei figli.

Le suddette spese non sono incluse nell'assegno di mantenimento.

Spese ordinarie e straordinarie: la giurisprudenza

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La giurisprudenza ha effettuato una distinzione tra:

a) gli esborsi diretti a soddisfare i bisogni ordinari del figlio, le cui caratteristiche sono la certezza e la prevedibilità, anche a distanza di tempo (ad esempio le spese universitarie); tali spese sono integrative dell'assegno di mantenimento; sono fondate sul titolo giudiziale contenente la condanna alla corresponsione del contributo al mantenimento e per la loro refusione è sufficiente l'allegazione.

b) le spese straordinarie in senso stretto sono «imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento». Per la loro azionabilità occorre l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento non essendo sufficiente il titolo giudiziale.

Ha sbagliato pertanto, nel caso di specie, il giudice di merito "nell'escludere puramente e semplicemente le spese per l'istruzione universitaria del figlio dalle spese ordinarie senza che ne siano evidenziati i caratteri imprevedibilità ed imponderabilità che contribuiscono ad includerle nelle spese straordinarie".

Caratteri di ordinarietà e straordinarietà

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Pertanto, in materia di rimborso delle spese cosiddette straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, fermo il carattere composito della dizione utilizzata dal giudice, occorre in via sostanziale distinguere tra:

a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento forfettizzato dal giudice - o, anche, consensualmente determinato dai genitori - e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio

ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli al di fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità;

b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico-patrimoniali del genitore onerato e tanto in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio.

La decisione della Cassazione

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La Corte di Cassazione con l'ordinanza in commento è nuovamente intervenuta sul tema delle spese straordinarie, ribadendo la necessità di distinguere tra gli esborsi relativi alle necessità ordinarie dei figli, che esulano dall'importo dell'assegno ordinario di mantenimento e le spese straordinarie in senso stretto, e cioè gli esborsi imprevedibili, imponderabili ed economicamente rilevanti, da concordare con l'altro genitore, che richiedono, per la loro azionabilità, l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento.

Nel caso portato all'attenzione della Corte il ricorrente si duole del fatto che il giudice di merito abbia considerato, come spese straordinarie, le tasse universitarie, le rette e i libri di testo.

Tali spese, per uno studente l'universitario, non sarebbero eccezionali o imprevedibili, ma al contrario quantificabili in anticipo.

La Corte ha ritenuto fondata la censura.

Scarica pdf Cassazione n. 34100/2021
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Foto: 123rf.com
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