La riforma del processo civile cambia l'art 543 c.p.c. In allegato il fac simile per l'avviso di iscrizione a ruolo della Camera civile di Rimini

Cambia la competenza del giudice se il debitore è una PA

[Torna su]

La Riforma del processo civile, affidata al Governo con delega approvata il 25 novembre 2021 e in vigore dal 24 dicembre 2021, ha introdotto diverse novità anche in materia di processo esecutivo.

Vedi anche Riforma del processo civile: tutte le novità

L'art. 26 bis del c.p.c, di cui si occupa il comma 29 della delega, viene così modificato: "Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 413, quinto comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo in cui ha sede l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede."

Notifica al terzo dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo: fac simile

[Torna su]

A cambiare però è anche la formulazione dell'art. 543 c.p.c., dedicato alla forma del pignoramento, a cui vengono aggiunti i seguenti due commi:

"Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento.

Avviso di iscrizione a ruolo art. 543, comma 6 di cui la Camera civile di Rimini ha predisposto il fac simile (sotto allegato)

Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento."

Con l'introduzione dei due commi nuovi commi si persegue l'obiettivo di prevedere che dell'avvenuta iscrizione a ruolo e pertanto della permanenza del vincolo di pignoramento sia informato anche il terzo (in genere un istituto di credito presso il quale il debitore ha un conto corrente). Il terzo destinatario dell'atto di pignoramento, reso edotto della data in cui si terrà l'udienza, sarà informato anche della prosecuzione del procedimento.

Il mancato adempimento di questo obbligo di avviso del terzo comporta addirittura il venir meno degli obblighi articolo 546 c.p.c. in capo a quest'ultimo a partire dall'udienza indicata nell'atto di pignoramento.

Gli obblighi del terzo di cui all'art 546 c.p.c.

[Torna su]

Ricordiamo al riguardo che l'art 546 c.p.c., dedicato nello specifico proprio agli obblighi del terzo, prevede che dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo in pratica è tenuto a rispettare gli stessi obblighi che la legge pone in capo al custode per quanto riguarda le cose e le somme da lui dovute nei limiti dell'importo indicato nel precetto, aumentato della metà.

Obblighi del terzo che però vengono meno se sul conto bancario o postale intestato al debitore vengono accreditate somme a questo spettanti a titolo di stipendio, salario, indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, se l'accredito è anteriore al pignoramento e se l'importo è pari al triplo dell'assegno sociale. Se però l'accredito viene effettuato dal pignoramento o successivamente gli obblighi del terzo pignorato permangono, ma nei limiti previsti dall'art. 545 e da speciali disposizioni di legge.

L'art. 545 c.p.c. pone infatti dei limiti specifici ai beni del debitore che possono essere pignorati, perché non si può privare il debitore della dignità pignorando beni o somme necessarie al suo sostentamento.

Scarica pdf Avviso di iscrizione a ruolo 543 comma 6 c.p.c.

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: