Il ricorso in Cassazione deve essere redatto in modo da fornire un quadro sintetico, chiaro e logico dei fatti e della vicenda processuale. Inammissibile il ricorso prolisso e "fitto"

Il ricorso per Cassazione deve essere sintetico e chiaro

[Torna su]

Non si può ammettere in Cassazione il ricorso alluvionale di circa 30 pagine, scritto con una formattazione che prevede 50 righi in ogni pagina con interlinea ridotta e che non espone in modo chiaro i fatti e la vicenda processuale. La sintesi in particolare sta assumendo notevole importanza per il nostro ordinamento come tecnica di redazione di atti e di provvedimento giudiziali. Questi gli importanti principi redazionale che la Cassazione espone nell'ordinanza n. 35247/2021 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Il Tribunale rigetta l'appello di un avvocato contro l'ordinanza di convalida del Giudice di Pace in un giudizio con cui lo stesso si è opposto a un'ordinanza ingiunzione finalizzata a ottenere il pagamento della sanzione di € 182,00 per la violazione di un divieto di sosta.

Ricorso corposo dell'avvocato contro la decisione del Tribunale

[Torna su]

Nel ricorrere in Cassazione l'avvocato lamenta diverse violazioni di legge, omessa contraddittoria e insufficienza della motivazione e nullità delle decisioni opposte, riproponendo in un ricorso assai corposo l'opposizione verso l'ordinanza ingiunzione.

Non è ammissibile il ricorso per Cassazione prolisso e fitto

[Torna su]

La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile perché ha proposto un testo di circa 30 pagine, adottando una formattazione che prevede spazi ridottissimi tra i 50 righi presenti in ogni pagina, esponendo in modo sommario fatti e motivi del ricorso per poi procedere con un richiamo alluvionale di norme, atti e documenti senza un ordine logico rendendo così impossibile agli Ermellini la comprensione dei motivi di doglianza.

La redazione del ricorso così confusa è contraria a quanto sancito in proposito dalla stessa Cassazione in pronunce precedenti. L'avvocato che redige in ricorso deve esporre in modo sintetico la vicenda e deve esporre in modo chiaro e comprensibile le censure che rivolge contro il provvedimento impugnato.

Ricorda la Cassazione che "il mancato rispetto del dovere processuale della chiarezza e delle sinteticità espositiva espone il ricorrente per cassazione al rischio di una declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione, in quanto esso collide con l'obiettivo di attribuire maggiore rilevanza allo scopo del processo, tendente ad una decisione di merito, al duplice fine di assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., nell'ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all'art 111 comma secondo, Cost. e in coerenza con l'art. 6 della CEDU, nonché di evitare di gravare sia lo Stato che le parti di oneri processuali superflui."

Gli Ermellini ribadiscono che l'avvocato deve essere in grado di redigere in modo autonomo una sintesi sia dei fatti che della vicenda processuale in modo sintetico, selezionando i dati sostanziali e processuali più importanti in ragione anche dei motivi che intende sollevare in modo che il soggetto a cui è destinato sia in grado di cogliere il significato delle censure la loro ammissibilità e la loro pertinenza alle ragioni della decisione impugnata.

Il requisito della sintesi, in particolare, sta assumendo un'importanza basilare nel nostro ordinamento, tanto che è considerata un "valore", tanto è vero che il codice del processo amministrativo dispone un vero e proprio obbligo di redigere gli atti in modo chiaro e sintetico. Perfino il giudice ha un vero e proprio obbligo di motivare in modo conciso e succinto l'ordinanza decisoria.

Alla luce di detti principi il Collegio dichiara il ricorso avanzato inidoneo a censurare la decisione impugnata, che ha correttamente convalidato l'ordinanza ingiunzione impugnata per le ragioni esposte.

Leggi anche:

- La Cassazione bacchetta gli avvocati: la qualità degli atti va rispettata

- Cassazione: inammissibile il ricorso impaginato male

Scarica pdf Cassazione n. 35247/2021

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: