Un saggio dell'avv. Angelo Massimo Perrini di Torino che muove dalla recentissima pronuncia della Cassazione n. 34950 del 17 novembre 2021 in tema di clausole di polizza e danni ai veicoli
Gradito ritorno sulle colonne virtuali di LIA Law In Action dell'Avv. Angelo Massimo Perrini del foro di Torino; il prestigioso giurista prende le mosse dall'ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. Sesta, sottosez. 3^, 17 novembre 2021, n. 34950, Pres. Enrico Scoditti, Rel. Stefano Giaime Guizzi, che ha interessato la ricorrente società di assicurazioni Vittoria S.p.A. e un'autocarrozzeria cessionaria di credito risarcitorio per danni al mezzo, in tema di contratto assicurativo che contemplava - stando alle espressioni degli Ermellini di Piazza Cavour - "una clausola in forza della quale, in caso di riparazione del veicolo presso officina non convenzionata con l'assicuratore, la garanzia risultava 'prestata con scoperto del 15%, franchigia € 600,00 e massimo risarcimento € 2.000 per sinistro e comunque per anno assicurato'".

Da porre in risalto la sontuosa composizione del Collegio di legittimità, con Marco Rossetti, Paolo Porreca e Marilena Gorgoni, abituali punti di riferimento per gli esperti del settore. Anche la Dott.ssa Paola Ferrero del Tribunale di Torino, artefice della pronuncia di secondo grado che ha riformato il verdetto del Giudice di Pace, dimostra una padronanza assoluta della materia assicurativa; pertanto, abbiamo inserito in calce tra gli allegati consultabili anche la sentenza di secondo grado n. 1097 pubblicata in data 2 marzo 2020.

Ecco il commento a caldo dell'Avv. Perrini, che ringrazio sentitamente.


La Cassazione fa chiarezza sul preteso risarcimento in forma specifica che le imprese talvolta inseriscono in polizza: non hanno nulla a che fare con tale istituto - e sono vessatorie - le disposizioni contrattuali che prevedono una liquidazione ridotta del danno all'auto a sfavore dell'assicurato che si rivolge alla carrozzeria di libera scelta (Cass. Ord. 34950/21 del 17 novembre 2021)

Sono sempre più diffuse sul mercato polizze dei rami CVT che garantiscono i danni patiti dai veicoli a seguito di eventi naturali, sociopolitici, kasko e collisione, ma tali garanzie vengono prestate con una particolarità insidiosa.

Molti contratti prevedono limitazioni risarcitorie variamente denominate, massimali, franchigie o scoperti, non fisse ma variabili con l'effetto comune - e in contrasto col Codice del Consumo - di ridurre (o talvolta addirittura escludere!) l'indennizzo al consumatore che intende far riparare il proprio veicolo a regola d'arte da un carrozziere di propria libera scelta.

Tali pattuizioni sono tutte accomunate da un improprio richiamo all'istituto del risarcimento in forma specifica, che è altro ovviamente dalla pretesa delle compagnie di assicurazione di ridurre la misura dell'indennizzo ciò facendo in relazione a circostanze e fatti diversi, ulteriori e comunque successivi al verificarsi dell'evento dedotto in garanzia.

Una volta che il sinistro si è verificato e che il danno è sorto nella sua materialità, ridurre o eliminare l'indennizzo in relazione alla legittima scelta del danneggiato di riparare o meno il proprio veicolo o alla ulteriore legittima scelta della carrozzeria che tali riparazioni dovrà effettuare costituisce evidentemente una illegittima limitazione della responsabilità dell'assicuratore connotata dal disvalore di cui all'art. 33 comma 2 lettera t) Cod. Cons.

L'espansione di tali clausole si è poi verificata anche nei contratti relativi alla materia della RC auto, e ciò nonostante vi siano evidenti criticità di sistema che non paiono rendere lecite tali pratiche, come ben rammenta (v. Risarcimento diretto: inopponibilità all'assicurato delle limitazioni contrattuali. Il punto dell'avv. Perrini) chi di queste vicende ha già avuto modo di interessarsi (v. anche Danno a cose in RCA e nei CTV dopo la legge concorrenza).
Ora la Cassazione ha avuto modo di chiarire l'illegittimità di ogni riduzione dell'indennizzo connessa esclusivamente alla circostanza che il danneggiato abbia riparato presso una carrozzeria non convenzionata rigettando il ricorso della compagnia.

Ha così confermato che tali pratiche nulla hanno a che vedere col risarcimento in forma specifica ma costituiscono unicamente previsioni illegittime e/o una vessatoria limitazione della facoltà del danneggiato di scegliere il proprio riparatore e di contrarre con lui il negozio giuridico relativo alla riparazione.

È noto infatti che il Codice del Consumo all'art 33 n. 2 lettera t) inibisce pattuizioni limitative del diritto del consumatore di contrarre con terzi e comunque anche ritenendo una simile clausola costitutiva della delimitazione del rischio è stata confermata la motivazione del Tribunale di Torino che l'ha ritenuta nulla ex art. 36 del Codice del Consumo comportando la medesima un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivati dal contratto assicurativo.

Nel ritenere inammissibile il ricorso della compagnia la Corte ha pure fatto chiarezza sulla reale portata di un suo precedente (11757/2918) che da parte di taluni si era impropriamente interpretata come un viatico alle limitazioni risarcitorie.

1. La vicenda processuale
2. Le motivazioni del Tribunale di Torino
3. Il ricorso per cassazione della compagnia
4. L'ordinanza 34950 del 17 novembre 2021
5. La vessatorietà della pattuizione
6. L'ordinanza 34950/2021: il problema non è se la clausola delimita il rischio piuttosto che la responsabilità dell'assicuratore, bensì è un problema di complessivo squilibrio di diritti ed obblighi derivanti dal contratto
7. La corretta lettura del precedente del 2018

1. La vicenda processuale

La controversia nasce tra una carrozzeria, cessionaria di un credito per l'indennizzo relativo ai danni subiti ad un veicolo a causa di atti vandalici di ignoti, e Vittoria Ass.ni, la quale presta la copertura assicurativa a predetto veicolo per tale tipologia di danni.

Essendo il riparatore non convenzionato con la Compagnia quest'ultima, richiamando una clausola contenuta nel contratto di assicurazione, indennizzava la minor somma di € 2.000,00 (massimale previsto in caso di riparazione presso una carrozzeria non convenzionata con l'impresa) anziché l'importo richiesto di € 3.700,00.

La autocarrozzeria instaurava la causa innanzi al Giudice di Pace di Torino il quale però respingeva la domanda volta all'ottenimento dell'ulteriore somma pari ad € 1.700,00.

Veniva dunque proposto appello al Tribunale di Torino che, in riforma della impugnata precedente decisione, con la sentenza del 2 marzo 2020, n. 1097/2020 - Est. Paola Ferrero, dichiarava, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice Consumo) la nullità della pattuizione poiché non rispettosa del dettato di cui all'art. 33 Cod. Cons. condannando l'assicuratore al pagamento della differenza ancora dovuta.

2. Le motivazioni del Tribunale di Torino

Sul punto la compagnia non ha evidentemente scalfito la motivazione del Tribunale che nella sentenza a quo aveva premesso che:

"Appare altresì infondato l'assunto dell'appellante secondo cui la clausola in esame disciplinerebbe in modo differente situazioni differenti. Ed invero, dal punto di vista del rischio garantito (nella sua dimensione causale, spaziale, temporale) la situazione è identica; l'unica differenza è costituita da un elemento estrinseco ai suddetti aspetti, consistente nell'individuazione della carrozzeria incaricata della riparazione

Ciò chiarito, la curia subalpina passata

"…all'esame delle singole doglianze di parte appellante, la scrivente ritiene, sulla scorta del principio della ragione più liquida (assorbiti quindi gli altri motivi d'impugnativa), che il giudice di prime cure (tra l'altro non motivando espressamente sul punto) non abbia fatto corretta applicazione della normativa dettata a tutela del consumatore e, in particolare, dell'art. 33 del D.lgs. 206/2005".

Il Tribunale non ha poi ritenuto applicabile alla fattispecie la ordinanza di Cass 11757/2018:

"la vicenda esaminata da Cass. 11757/2018 non è assimilabile al caso oggetto del presente giudizio […], tralasciata ogni considerazione correlata alla difficoltà di applicare in concreto gli insegnamenti della Corte di Cassazione (per cui, in linea generale, nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento dell'assicuratore ovvero che escludono il rischio garantito, mentre non sono assoggettate al regime previsto dal secondo comma della suddetta norma quelle che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e specificano il rischio garantito: cfr. Cass. 395/2007, Cass. 23741/2009, Cass. 8235/2010 e Cass. 15598/2019) in ordine a quanto possa e a quanto non possa ritenersi attinente alla individuazione e specificazione, piuttosto che all'esclusione, del rischio nei contratti di assicurazione, non vi è dubbio, ad avviso della scrivente (in ciò confortata dall'insegnamento di Cass. 9140/2016 che, in materia di clausole c.d. claims made, pur ritenendo tale tipo di clausole volta a delimitare l'oggetto del contratto piuttosto che la responsabilità, ha affermato, enunciando il principio di diritto, che è pur sempre possibile una declaratoria di nullità per difetto di meritevolezza ovvero "laddove sia applicabile la disciplina di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, per il fatto di determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto"), che anche una clausola in astratto riconducibile all'individuazione/specificazione del rischio garantito possa, in un contratto concluso tra professionista e consumatore, essere reputata vessatoria e quindi nulla ove, malgrado la buona fede, determini a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto".

In altri termini il Tribunale, in ciò confortato dalla Cassazione, ricorda e ribadisce che anche l'oggetto del contratto può essere colpito dalla sanzione di nullità ove nello stesso vengano integrate pattuizioni vessatorie.

Dopodiché il Giudice a quo entra nel merito:

"la clausola in esame (nella parte in cui disciplina in modo diverso e pregiudizievole per l'assicurato l'indennizzabilità del danno da atto vandalico in caso di riparazione eseguita presso impresa non convenzionata con la compagnia assicurativa) è vessatoria ex art. 33 D.lgs. 206/2005, in quanto determina a carico del consumatore un significativo squilibrio degli obblighi derivanti dal contratto, se si considera che:

- il diverso trattamento dipendente dalla scelta della carrozzeria è all'evidenza correlato solo ad un interesse della compagnia assicurativa, non potendo ravvisarsi un interesse del cliente consumatore a vedere limitata la propria libertà di contrattazione e di libera scelta nell'ambito delle offerte di mercato;

- dal contratto non si evincono elementi per ritenere che il suddetto interesse, la cui attuazione è oggettivamente svantaggiosa per il consumatore anche soltanto in termini di restrizione della libertà contrattuale, sia in qualche modo controbilanciato da una tariffa o da altre condizioni di vantaggio per l'assicurato (nel caso di specie la garanzia accessoria atti vandalici non prevede, invero, alcun tipo di sconto);

- il differente trattamento dipendente esclusivamente dalla scelta di una carrozzeria non convenzionata è di entità tale da determinare, per ogni sinistro, non solo l'incremento del 50% quanto allo scoperto e del 100% quanto alla franchigia, ma altresì, in concreto: a) la non indennizzabilità di tutti i sinistri successivi al primo nell'arco dello stesso anno (indennizzabili invece in caso di scelta di una carrozzeria "convenzionata"); b) la non indennizzabilità anche dell' "unico sinistro" per la parte di danno superiore ai 2.000,00 euro, nonostante il mancato superamento del limite costituito dal valore dichiarato, pari ad € 13.700,00;

[…]

- non si ravvisano, né sono state specificamente allegate circostanze che, sulla base di un'interpretazione del contratto secondo buona fede, giustifichino il rilevante (sino alla totale esclusione dell'indennizzabilità per i sinistri successivi al primo nell'arco dell'anno) sacrificio dei diritti del consumatore (sacrificio neppure correlato alla violazione di un obbligo espressamente enunciato in contratto) a fronte dell'interesse del professionista a concentrare le riparazioni presso le imprese di sua fiducia".

3. Il ricorso per cassazione della compagnia

Contro tale pronuncia l'impresa assicurativa presentava ricorso per cassazione lamentando dapprima la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1341 Cod. Civ. poiché, a parere della ricorrente la clausola era stata comunque sottoscritta anche se in calce ad una pluralità di clausole atteso che vi sarebbe stata una indicazione sia pur sommaria del suo contenuto.

Altro motivo di ricorso era poi l'asserita violazione - oltre che dell'art. 1341, comma 2 Cod. Civ. - anche dell'art. 33 Cod. Cons. poiché, sempre a parere dell'impresa, la clausola non sarebbe stata limitativa della responsabilità dell'assicuratore ma limitativa dell'oggetto del contratto non limitando in tesi le conseguenze della colpa o dell'inadempimento, non escludendo ma specificando il rischio garantito stabilendo così i limiti entro i quali l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato così come in tesi asserito da Cass. 11757/18.

4. L'ordinanza 34950 del 17 novembre 2021

La Cassazione ha dunque dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla compagnia confermando la sentenza n. 1097/20 del Tribunale di Torino nella quale la clausola contenuta in un contratto di assicurazione a copertura dei danni subiti a causa di atti vandalici veniva dichiarata vessatoria e dunque nulla "ex art. 36 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 per essere stata stipulata in violazione dell'art. 33 del medesimo decreto legislativo avendo determinato 'un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto', in quanto il 'diverso trattamento dipendente dalla scelta della carrozzeria è all'evidenza correlato solo ad un interesse della compagnia assicurativa', comportando una limitazione 'della libertà di contrattazione' del consumatore, non 'controbilanciato da una tariffa o da altre condizioni di vantaggio per l'assicurato'" (Cass. Sez. 6, ord. 17 novembre 2021 n. 34950).

5. La vessatorietà della pattuizione

La Cassazione ha dunque dichiarato entrambi i motivi di ricorso inammissibili ma nel farlo ha svolto alcune significative considerazioni.

Quanto al primo motivo, "non correlandosi all'effettiva 'ratio decidendi' della sentenza impugnata" la Cassazione ritiene corretta "la decisione del Tribunale di Torino [che] non solo si esprime in forma dubitativa sull'effettiva operatività dell'art. 1341, comma 1, cod. civ. […], ma soprattutto afferma di voler decidere l'appello 'sulla scorta del principio della ragione più liquida' […], sicché, dichiarati 'assorbiti quindi gli altri motivi d'impugnativa', ha accolto quello relativo alla violazione dell'art. 33 d.lgs 6 settembre 2005, n. 206 [Cod. Cons.]".

Poiché, dunque, il Tribunale aveva riconosciuto la nullità della clausola ex art. 36 Cod. Cons. e la sentenza si era basata solo su tale argomentazione, legittimamente, per il principio della ragione più liquida, il Giudice aveva motivato esclusivamente sul punto vessatorietà assorbite le altre ragioni dell'appello.

Quanto al secondo motivo, la Cassazione rileva che la ratio decidendi del giudizio di merito in secondo grado "si incentra sulla rilevata esistenza di un 'significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto' ex art. 33, comma 1, d.lgs. n. 206 del 2005" non senza osservare che il precedente giurisprudenziale citato dalla ricorrente (Cass. 11757/2018) non è conferente con il caso.

6. L'ordinanza 34950/2021: il problema non è se la clausola delimita il rischio piuttosto che la responsabilità dell'assicuratore, bensì è un problema di complessivo squilibrio di diritti ed obblighi derivanti dal contratto

È noto l'univoco insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui "nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell'art. 1341 c.c., quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito" (ex multis Cass. civ. 11 gennaio 2007, n. 395; Cass. 9 marzo 2005, n. 5158; Cass. 4 febbraio 2002, n. 1430).

È parimenti noto che da tale insegnamento consegue che ogni previsione contrattuale che limiti, riduca o escluda la responsabilità dell'assicuratore sulla base di avvenimenti o comportamenti estranei e/o successivi all'evento dannoso, inteso nei suoi elementi costitutivi e materiali, non costituisce una specificazione del rischio garantito, essendo invece volta a limitare la responsabilità dell'assicuratore, introducendo "dei limiti all'obbligo di risarcimento del danno già sorto e definito nella sua entità di fatto e di diritto" (Cass. civ. Sez. III, 11.01.2007, n. 395, in senso conforme Cass. Civ. 29.04.1988, n. 3234).

Del resto, la stessa Suprema Corte (Cass. civ. 10 gennaio 1980, n. 197) aveva già in precedenza affermato che "La clausola del contratto di assicurazione che subordina inderogabilmente l'indennizzabilità del danno per guasti accidentali di autovettura a un determinato comportamento dell'assicurato estraneo al rischio assicurato e successivo all'evento dannoso, non può essere intesa come una pattuizione relativa alla delimitazione del rischio e della correlativa garanzia assicurativa, ma rientra tra quelle che sanciscono decadenze a carico dell'assicurato, e deve perciò essere specificamente approvata da questi per iscritto, a pena di inefficacia, giusta il disposto dell'art. 1341, comma 2, cod. civ. (Nella specie la clausola stabiliva che le riparazioni non potevano effettuarsi prima dell'approvazione del preventivo di spesa da parte della società assicuratrice o prima dell'eventuale controllo dei danni fatto da un tecnico della società stessa)".

La Cassazione ha dunque apprezzato il ragionamento del Tribunale che - a fronte della "difficoltà di applicare in concreto gli insegnamenti della Corte di Cassazione… in ordine a quanto possa e a quanto non possa ritenersi attinente alla individuazione e specificazione, piuttosto che all'esclusione, del rischio nei contratti di assicurazione"- prescinde dalla natura e dalla classificazione della pattuizione e chiarisce "che anche un clausola in astratto riconducibile all'individuazione/specificazione del rischio garantito possa, in un contratto concluso tra professionista e consumatore, essere reputata vessatoria e quindi nulla ove, malgrado la buona fede, determini a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto".

7. La corretta lettura del precedente del 2018

La Cassazione, infine, a fronte del richiamo al precedente (11757/2018) ad opera del ricorrente, chiarisce che quella sentenza aveva ritenuto legittima una clausola che in allora riguardava "una libera scelta in forza della quale l'assicurato, stipulando il contratto "ottiene i vantaggi descritti in polizza".

Altro è il caso di cui si discute ovverosia "una limitazione di una sua libertà di scelta derivante da una previsione di un trattamento differenziato quanto all'entità del risarcimento conseguibile (trattamento che non sembra bilanciato da un vantaggio di alcun tipo a seconda che egli decida di rivolgersi ad un'officina indicatagli da un assicuratore, ovvero da esso stesso individuata".

La dichiarazione di inammissibilità è conseguenza dunque del rilievo della Cassazione sul fatto che la compagnia non abbia apportato alcuna valida ragione per confutare la decisione del Tribunale che aveva ritenuto vessatorie le pattuizioni in quanto tra l'altro "il diverso trattamento dipendente dalla scelta della carrozzeria è all'evidenza correlato solo ad un interesse della compagnia assicurativa, non potendo ravvisarsi un interesse del cliente consumatore a vedere limitata la propria libertà di contrattazione e di libera scelta nell'ambito delle offerte di mercato".

Autore: Avv. Angelo Massimo Perrini, foro di Torino

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