Oneri di allegazione e prova incombenti sul datore di lavoro e sul lavoratore. L'orientamento della giurisprudenza della Cassazione

Il documento di valutazione dei rischi

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La valutazione dei rischi in azienda e, dunque, la presenza del DVR (documento di valutazione dei rischi), è di fondamentale importanza allorquando il datore di lavoro stipuli dei contratti a termine.

Infatti se il DVR è assente o, come si vedrà, non aggiornato il termine apposto al contratto è nullo e il datore di lavoro sarà tenuto a convertire il rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

Il divieto di stipulare contratti a tempo determinato per i datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi è sancito dall' art. 20 del D.Lgs. 81 del 2015 che espressamente prevede "1. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa: […] d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. 2. In caso di violazione dei divieti di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato".

Il documento di valutazione dei rischi trova, a sua volta, la propria disciplina negli artt. 28 e 29 del dlgs 81/2008. In particolare l'art. 28 prevede al comma 2 che il DVR deve essere munito di data certa e deve contenere "a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attivita' lavorativa, ...b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati..c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare,...e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici...".

Il successivo articolo 29 prevede, poi, al comma 3: "La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori..".

Gli arresti della Suprema Corte

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La sentenza della Suprema Corte n. 5241 del 2012 costituisce uno dei "capisaldi" circa il rapporto tra omessa valutazione dei rischi e nullità del termine apposto al contratto di lavoro. In essa la S.C rileva che il divieto di stipulare contratti a termine incombente sulle imprese che non abbiano svolto la valutazione dei rischi " costituisce norma imperativa, la cui "ratio" è diretta alla più intensa protezione dei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità d'impiego riduce la familiarità con l'ambiente e gli strumenti di lavoro". Conclude, dunque, la S.C, nella citata sentenza che nell'ipotesi in cui il datore di lavoro non dimostri di aver effettuato la valutazione dei rischi prima della stipulazione del contratto " la clausola di apposizione del termine è nulla e il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi degli artt. 1339 e 1419, secondo comma, cod. civ.".

Chiarisce ancora la Suprema Corte, nella medesima pronuncia, come spetti al datore di lavoro l'onere di dimostrare di " aver assolto specificamente l'adempimento" effettuando la valutazione dei rischi "nei termini richiesti dalla normativa... in epoca antecedente alla stipula del contratto a termine" .Tale orientamento è stato più volte ribadito e oramai può dirsi, senza tema di sbagliare, consolidato. Nella più recente sentenza n. 21683 del 23 agosto 2019 la S.C ribadisce che l'art. 3 del Dlgs 368 del 2001 (disposizione ora sostituita dall'art. 20 del dlgs 81/2015) costituisce norma imperativa, volta ad una " più intensa protezione dei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità d'impiego riduce la familiarità con l'ambiente e gli strumenti di lavoro". Pertanto se il datore di lavoro non provi di aver provveduto alla valutazione dei rischi prima della stipulazione" la clausola di apposizione del termine è nulla e il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato".

Infine, con la ancor più recente recente sentenza n. 124994 del 24/06/2020, la S.C chiarisce che il divieto di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato in caso di omessa valutazione dei rischi si applica anche alle Pubbliche Amministrazioni in quanto la disposizione di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 3 (ora art. 20 del D.Lgs. 81 del 2015) che sancisce il divieto di stipulare contratti di lavoro subordinato a termine per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi costituisce una norma imperativa in quanto volta alla più intensa protezione dei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità d'impiego riduce la familiarità con l'ambiente e gli strumenti di lavoro. Pertanto, conclude la S.C., "è indiscutibile che la stessa ratio di protezione sussista laddove il contratto a termine sia stato stipulato con una p.a.".

Produzione DVR e oneri di allegazione incombenti sul lavoratore

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Una volta chiarito che l'onere della prova di aver provveduto alla valutazione dei rischi incombe sul datore di lavoro, pare opportuna una disamina in ordine agli oneri di allegazione incombenti sul lavoratore nell'ipotesi in cui il datore di lavoro abbia prodotto in giudizio il DVR.

Un primo e più risalente orientamento della giurisprudenza di merito riteneva che, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro avesse dimostrato di aver effettuato la valutazione dei rischi producendo il DVR, non poteva dichiararsi l' illegittimità del termine. Ciò in quanto l'art. 3 d.lgs. n. 368/2001 vieta l'apposizione del termine al contratto " solo nell'ipotesi di totale mancata valutazione dei rischi. Ne consegue che "eventuali lacune del documento di valutazione dei rischi" non possono avere alcuna ricaduta sulla validità del termine apposto al contratto ( si veda in proposito Tribunale Roma, 19/12/2016, n.10958).

Tuttavia la S.C non ha dato seguito a tale restrittivo orientamento pretorio. Infatti nella sentenza n. 16835/2019 la Suprema Corte afferma che la sanzione della nullità del termine del contratto "deve ritenersi operante.... anche quando manchi un aggiornamento correlato ad adeguamenti necessari in ragione di mutamenti dell'organizzazione aziendale".

Tuttavia precisa la S.C., sempre nella citata sentenza, che " una volta avvenuta la produzione del DVR da parte del datore di lavoro" spetta al lavoratore " l'onere di allegare anche in replica alla produzione avversaria" gli elementi da cui desumere l'inadeguatezza di tale documento, a fronte di modifiche rilevanti nell'organizzazione lavorativa.

Tale orientamento è stato fatto proprio dalla Giurisprudenza di merito che ha avuto modo di ribadire - si vedano tra le molte sentenze sul punto la n.1631 del 10 gennaio 2020 della Corte appello Milano, la n. 1286 del 25 gennaio 2021 del Tribunale Torino nonché la n. 314/2021 pubbl. il 27/04/2021 del Tribunale di Firenze- che, pur essendo vero che la sanzione della nullità del termine opera, non solo nel caso di assoluta mancanza del documento di valutazione dei rischi, ma anche nel caso del suo mancato aggiornamento, tuttavia il lavoratore ha l'onere di allegare, " anche in replica alla produzione avversaria, gli elementi da cui desumere l'inadeguatezza di tale documento a fronte di modifiche rilevanti nell'organizzazione lavorativa, costituendo -in questo caso- l'inadeguatezza del DVR il fatto costitutivo della domanda."

Conclusioni

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In conclusione è certo che, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro non riesca a dimostrare di avere effettuato la valutazione dei rischi in epoca antecedente la stipula del contratto di lavoro a termine, quest'ultimo si converte in un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Tuttavia, per converso, una volta che il datore di lavoro abbia prodotto in giudizio il DVR, costituisce onere del ricorrente allegare circostanze ben precise da cui poter desumere la inadeguatezza del documento di valutazione dei rischi.

Avv. Tullio Gesuè Rizzi Ulmo


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