L'Agenzia delle Entrate (circolare n. 23 dello scorso 20 aprile) ha chiarito che l'esenzione (relativa all'addizionale comunale IRPEF) nell'ipotesi in cui il Comune abbia deliberato una fascia di esenzione ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis D.Lgs. 360/1998, si applica automaticamente (da parte del sostituto d'imposta), anche in assenza di specifica richiesta da parte del contribuente, nel caso in cui il reddito imponibile dell'anno precedente rientra nella fascia di esenzione deliberata dal Comune di residenza. L'Agenzia ha inoltre chiarito che per i redditi di lavoro dipendente e per quelli assimilati a quelli di lavoro dipendente, i sostituti d'imposta determinano l'acconto dell'addizionale comunale dovuta per il 2007 utilizzando l'aliquota fissata dal Comune in cui il dipendente ha il domicilio fiscale al 1 gennaio 2007 e che il sostituto, anche in sede di acconto, tiene conto delle esenzioni deliberate dai comuni
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