Il quadro normativo in tema d'immigrazione prevede che possa essere impedito l'ingresso ai cittadini extra UE o apolidi che si presentino privi dei requisiti richiesti

Respingimenti: cosa sono e come funzionano

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Il respingimento è un provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato, emanato dall'autorità amministrativa di pubblica sicurezza nei confronti di cittadini extracomunitari o apolidi, al fine di impedire loro l'ingresso nel territorio dello Stato.

La disciplina legislativa è delineata dall'art. 10 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con il Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (di seguito T.U.), che prevede due distinti tipi di provvedimento di respingimento:

· il "respingimento immediato alla frontiera" disposto dalla polizia di frontiera (art. 10 co. 1 T.U.);

· il "respingimento differito" disposto dal Questore (art. 10 co. 2 T.U.).

Il respingimento immediato alla frontiera

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L'ingresso dello Straniero nel Paese è consentito a condizione che risulti in possesso di un documento di viaggio valido e di un visto d'ingresso. Lo stesso deve, inoltre, giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché disporre dei mezzi di sussistenza per il ritorno nel Paese di origine. A questi requisiti si aggiunge un quid pluris, che consiste nella verifica che il soggetto non costituisca una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri. Il soggetto non dovrà, dunque, essere stato segnalato al SIS (Sistema d'Informazione Schengen) o già destinatario di un provvedimento di espulsione.

Laddove si presenti privo di uno di questi requisiti, la Polizia di frontiera, dopo il controllo al valico, provvede al respingimento previa notifica all'interessato di provvedimento scritto e motivato che indichi le ragioni precise e le modalità di impugnazione dello stesso.

Il destinatario del provvedimento non commetterà però il reato di ingresso illegale perché l'ingresso nel territorio non si è, di fatto, verificato. Inoltre il provvedimento non comporta alcuna forma di divieto di reingresso, così che lo Straniero respinto ben potrà fare, in qualsiasi momento, successivo regolare ingresso nel Paese.

Il respingimento differito disposto dal Questore

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Si ha respingimento differito nel caso in cui lo Straniero, sottrattosi ai controlli di frontiera ed entrato nel territorio dello Stato, venga fermato subito dopo, in condizione di quasi flagranza ovvero quando, pur privo dei requisiti d'ingresso, sia temporaneamente ammesso per necessità di pubblico soccorso (i numerosissimi casi di sbarco selle coste).

Il provvedimento si attua accompagnando coattivamente lo Straniero respinto alla frontiera e riconsegnandolo al medesimo vettore.

Questa ipotesi di respingimento è sovrapponibile all'espulsione disposta dal Prefetto: le condotte sono simili, in quanto si concretano entrambe in un ingresso illegale, tuttavia, mentre nel caso dell'espulsione l'ingresso si è perfezionato da tempo, nel respingimento differito lo Straniero è colto in prossimità della frontiera.

Al pari del respingimento alla frontiera, anche il respingimento differito non presuppone un divieto di reingresso, tuttavia il destinatario del respingimento disposto dal Questore potrà rispondere della contravvenzione di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (art. 10 bis, T.U.).

I mezzi di tutela giurisdizionale

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Ai sensi dell'art. 13 co. 3 del Codice frontiere Schengen, sia nei confronti del respingimento immediato che in quello differito, le persone respinte hanno facoltà di presentare ricorso - pur senza efficacia sospensiva - in conformità con la legislazione nazionale.

Poiché, tuttavia, il T.U. non individua la giurisdizione competente, si è a lungo dibattuto tra due opposti orientamenti: uno che propendeva per quella amministrativa ed un altro per quella ordinaria.

La questione è stata risolta dalle Sezioni Unite di Cassazione (Cass, Sez. Un., 26 febbraio 2013 n. 15115) e dal Consiglio di Stato (Cons. St., 13 settembre 2013 n. 4543), che hanno affermato la sussistenza della giurisdizione ordinaria sia per i respingimenti immediati che per quelli differiti.

I divieti di respingimento

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La legge prevede divieti assoluti di respingimento (art. 19 co. 1, T.U.), per cui le disposizioni non si applicano ai richiedenti asilo politico o rifugiati.

Il primo comma dell'articolo 19 recita, infatti, "in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali, ovvero possa essere rinviato verso altro Stato nel quale non sia protetto da tali discriminazioni".

Per di più, sempre a norma della medesima disposizione di legge, "in nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati" (art. 19, co. 1 bis, T.U.).

Con l'entrata in vigore del D.L. 130 del 21 ottobre 2020 è stato esteso il divieto di respingimento anche a chi rischia di subire trattamenti inumani o degradanti nel Paese d'origine e chi rischia la violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare nel territorio nazionale, dando così piena attuazione il principio di non refoulement del rifugiato (art. 33 Convenzione di Ginevra) e quello del divieto di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti (art. 3 C.E.D.U.).

Criticità degli istituti e dubbi di legittimità costituzionale

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Il respingimento differito costituisce un provvedimento restrittivo della libertà personale e, come tale, dovrebbe soggiacere alla riserva di legge e di giurisdizione. In realtà questo viene adottato dal Questore e mai dall'autorità giudiziaria, prescindendo quindi dai caratteri di necessità ed urgenza richiesti all'autorità di pubblica sicurezza per poter privare taluno della libertà personale; ne consegue che la misura de quo sembra difettare del requisito dell'eccezionalità.

Altra problematica concerne la genericità della locuzione "subito dopo" l'avvenuto ingresso, con la conseguenza che il margine di discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza nel decidere tra espulsione e respingimento potrebbe determinare un vulnus al requisito della tassatività.

Infine ulteriore aspetto critico riguarda la mancata previsione della convalida giurisdizionale prima dell'accompagnamento coattivo alla frontiera, invece normalmente prevista nel caso di espulsione (art. 13 co. 5 bis, T.U.).

Tali conclusioni non sembrano riferibili anche ai respingimenti immediati giacché - come detto - lo Straniero non fa ingresso nel territorio nazionale, a meno che non si versi nell'ipotesi di respingimenti differiti mascherati da respingimenti immediati (come nel caso di trattenimento oltre le 48h in attesa che il vettore lo riconduca nel Paese di provenienza).


Dott. Furfaro Matteo

matteo.furfaro@gmail.com


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