Piattaforma sanzionata dal Garante privacy per aver effettuato chiamate promozionali illecite e divieto di ulteriore trattamento dei dati a fini promozionali realizzato con liste acquisite da altre società

Sky, le sanzioni del Garante

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Tre milioni di euro di multa sono stati comminati a Sky Italia dal Garante per la privacy. Il Garante ha inoltre vietato l'ulteriore trattamento dei dati a fini promozionali realizzato con liste acquisite da altre società. Alla società sono state inoltre prescritte diverse misure per mettersi in regola con la normativa europea e nazionale.

Sky accusata di chiamate promozionali illecite

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L'accusa per la piattaforma è di aver effettuato chiamate promozionali illecite. A questa deduzione l'Autorità arriva dopo un'istruttoria partita a seguito di decine di segnalazioni e reclami di persone che lamentavano la ricezione di telefonate indesiderate, effettuate per promuovere i servizi offerti da Sky, sia direttamente sia tramite call center di altre società. Molte le criticità riscontrate, in particolare l'effettuazione di chiamate promozionali senza informativa e senza consenso, utilizzando liste non verificate, acquisite da altre società.

La legge prescrive che il consenso a comunicare i propri dati a terzi dato dagli utenti alla società fornitrice delle liste non autorizzava Sky a utilizzare i nominativi a fini promozionali. La società, a inizio chiamata, prima cioè di procedere con la proposta commerciale, avrebbe dovuto fornire all'utente una propria informativa spiegando anche la provenienza dei dati e procedere solo dopo aver ottenuto il consenso -

Cosa assai più grave, Sky avrebbe dovuto controllare attraverso le proprie black list che le persone da contattare non avessero espresso la loro contrarietà a ricevere telefonate pubblicitarie proprio dei suoi prodotti.

Le altre misure imposte imposta a Sky dal Garante

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Inoltre, l'Autorità, ha prescritto a Sky, per agevolare l'esercizio dei diritti da parte degli interessati, di prevedere tra i canali di ricezione delle dichiarazioni di opposizione al trattamento, anche l'indirizzo Pec indicato nel registro delle imprese, indirizzo che finora la Società non aveva ritenuto un valido punto di contatto per la privacy. Sky dovrà nominare i fornitori, che svolgono attività promozionali per suo conto, responsabili di tutte le fasi del trattamento: ciò anche al fine di ribadire che la Società, in qualità di titolare, ha l'obbligo di vigilare sul loro operato e verificare la corretta gestione dei contatti promozionali. Le gravi sanzioni si riferiscono alle condotte "di sistema" radicate nelle procedure societarie e del fatto che Sky, da molti anni presente sul mercato italiano, avrebbe dovuto impostare le proprie scelte di fondo nel rispetto della normativa sulla privacy.


Foto: 123rf.com
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