La costituzione di trusts non fa desumere la piena capacità di gestire il patrimonio, confermato per la nota attrice italiana l'amministrazione di sostegno

Ads per chi ha una percezione indebolita della realtà

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Va confermata l'amministrazione di sostegno per la gestione straordinaria dell'ingente patrimonio della nota attrice italiana, oramai ultranovantenne, che ha una percezione alterata della realtà e presenta tratti paranoidi e istrionici. Il fatto che la donna abbia costituito dei trusts per gestire il suo patrimonio non significa che la stessa possa fare a meno dell'amministratore di sostegno, perché anche questi strumenti presuppongono un'attività di vigilanza da parte del disponente e quindi la sua piena capacità, che nel caso di specie non è stata rilevata pienamente dal perito.Confermato quindi l'amministratore di sostegno anche perché le condizioni della donna, a distanza di un anno dalla perizia, si stanno avviando verso un graduale peggioramento senza ritorno. Queste le conclusioni a cui è giunta la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 26737/2021 (sotto allegata).

La vicenda processuale

La Corte di Appello rigetta il reclamo avanzato dall'attrice contro il provvedimento con cui il giudice tutelare, su richiesta del figlio, le ha nominato un amministratore di sostegno.

Decisione necessaria per tutelare la donna, in quanto bisognosa di assistenza nel compimento degli atti di straordinaria amministrazione del suo patrimonio e delle sue società. A tal fine, è stato infatti nominato un avvocato, la cui assistenza però non è stata estesa agli atti di ordinaria amministrazione.

La Corte è giunta a questa decisione perché ha condiviso le conclusioni a cui sono giunti i periti nell'ambito di un procedimento penale, in cui l'imputato è stato accusato di circonvenzione d'incapace, proprio ai danni della nota attrice. Gli esperti, anche se hanno escluso una condizione d'infermità mentale, frutto di patologie psichiatriche, hanno concluso che l'attrice presenta "una personalità con caratteristiche disarmoniche in cui sono emersi tratti di tipo narcisistico, ossessivo compulsivo, istrionico e paranoideo. La commistione di questi tratti determina un indebolimento della corretta percezione della realtà e della capacità di rapportarsi ad essa, tale da configurare una condizione di deficienza psichica, ovvero di uno stato di vulnerabilità e di menomazione del potere di critica, in grado di rendere possibile l'altrui opera di suggestione."

Giustificata pertanto la nomina di un amministratore di sostegno estraneo alla cerchia familiare per assistere l'attrice nel tutelare il suo patrimonio.

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L'amministrata però, non condividendo le conclusioni della Corte di Appello, ricorre in Cassazione sollevando quattro motivi di ricorso.

  • Con il primo denuncia la violazione dell'art 404 c.c. che disciplina l'amministrazione di sostegno, perché non è stata accertata la sua impossibilità di gestire il suo patrimonio. La decisione infatti è stata assunta sulla base del rifiuto da parte sua di rispondere alle domande che le sono state rivolte in merito al suo patrimonio. Risposte che ella non ha dato per mero riserbo e per la necessità di sentirsi tutelata solo da persone di fiducia, visto che il figlio ha assunto nei suoi confronti una condotta persecutoria.
  • Con il secondo motivo ritiene che la Corte avrebbe dovuto prendere in considerazione ai fini del decidere, le numerose censure che i consulenti di parte hanno rivolto al Consulente d'ufficio in merito alla sua autonomia di giudizio, come emerge dalla decisione di costituire due trust per la gestione dei suoi beni e di escludere dall'amministrazione una persona che non ha la sua fiducia.
  • Con il terzo evidenzia che il giudice non si è pronunciato sul reclamo con cui è stato evidenziato che il trust è stato costituito come misura alternativa all'amministrazione di sostegno.
  • Con l'ultimo e quarto motivo infine, la ricorrente lamenta la mancata ammissione a testimoniare di soggetti che ben avrebbero potuto riferire sulla sua salute mentale.

Anche i trust richiedono la capacità di vigilanza del disponente

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La Cassazione però rigetta il ricorso della diva, confermando la correttezza della nomina dell'amministratore di sostegno in suo favore per le seguenti ragioni.

Il primo motivo per gli Ermellini è inammissibile perché finalizzato a rivedere le conclusioni a cui sono giunti i giudici dopo una completa descrizioni delle ragioni per le quali sono arrivati alla decisione impugnata, con cui si è deciso per l'apertura della procedura di nomina di un amministratore di sostegno in suo favore.

Il secondo e il terzo motivo, che la Corte Suprema esamina congiuntamente, sono inammissibili perché mirano anch'essi a ottenere una rilettura delle valutazioni e perché mancano di specificità in ordine alla costituzione dei trusts, ai beni trasferiti e alla gestione affidata al trustee.

Per la Corte di Appello dalla costituzione dei trusts non si desume, come invece sostiene l'attrice, la sua autonomia e capacità di giudizio, come misura alternativa all'amministrazione di sostegno. Non vengono scalfite le conclusioni del consulente sulla capacità dell'attrice, senza contare che i trusts, una volta costituiti, richiedono comunque la capacità del disponente di autodeterminarsi, al fine di vigilare sull'operato del trustee. Da rilevare altresì che le condizioni della ricorrente, a distanza di un anno dalla perizia eseguita in sede penale "appaiono ulteriormente indebolite, a conferma di una traiettoria involutiva che va oltre l'invecchiamento fisiologico."

Inammissibile infine anche il quarto motivo per difetto di specificità perché non è dato comprendere il contenuto delle deposizioni e quindi la loro decisività ai fini della decisione.

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Scarica pdf Cassazione n. 26736/2021

Foto: 123rf.com
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