Le spese legali e l'applicazione delle polizze "tutela legale" ed "Responsabilità civile verso Terzi" nella giurisprudenza della Cassazione

Polizza assicurativa e spese legali

La Cassazione Civile n. 3011/2021, in tema di polizza assicurativa che garantisca contemporaneamente sia il rischio di responsabilità civile che quello di tutela legale (nel caso in esame di tipo "multirischio"), ha fissato il seguente principio di diritto: "Se la medesima polizza copre contemporaneamente sia il rischio di responsabilità civile, sia quello di tutela legale, le spese sostenute dall'assicurato per resistere alla domanda risarcitoria contro di lui proposta dal terzo danneggiato rientrano nella prima copertura e non nella seconda, fino al limite del 25% del massimale, ai sensi dell'art. 1917, comma terzo, c.c. Ne consegue che eventuali clausole limitative del rischio, contrattualmente previste per la sola assicurazione di tutela legale, sono inopponibili all'assicurato che domandi la rifusione delle spese di resistenza ai sensi del citato articolo 1917 c.c.".

Applicazione polizza "Tutela legale" e "Responsabilità civile verso terzi"

Come illustrato dalla S.C. , l'assicurazione di tutela legale (ex art. 173 cod. ass.) ha presupposti, natura e disciplina diverse dall'assicurazione della responsabilità civile e viene definita come il contratto con cui l'assicuratore "si obbliga a prendere a carico le spese legali [o] peritali o a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento„ o in sede extragiudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire il risarcimento di danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti, purché non proposta dall'impresa che presta la copertura assicurativa di tutela legale". Dalla definizione normativa discende che l'assicurazione in questione è un'assicurazione di patrimoni, e più esattamente, di un'assicurazione contro il sorgere di un debito.".
Con la polizza di responsabilità civile, in egual modo, l'assicuratore è tenuto ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c., a sostenere le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato e non potendosi derogare a quanto indicato in detto articolo, la contestuale stipula delle due coperture R.C.T. e Tutela Legale avrà per effetto che:
"a) le spese legali sostenute dall'assicurato per resistere alla domanda risarcitoria contro di lui proposta da un terzo costituiscono un rischio coperto dall'assicurazione di responsabilità civile, nei limiti ed alle condizioni per questa concordate;
b) l'assicurazione di tutela legale coprirà di norma - salvo diversa delimitazione del rischio - le restanti spese legali, e cioè:
b') le spese legali sostenute per introdurre una lite nella veste di attore;
b") le spese legali per resistere ad una domanda non avente ad oggetto il risarcimento del danno da fatto illecito od inadempimento contrattuale;
b") le spese legali extragiudiziali;
b") le spese legali eccedenti il 25% del massimale garantito dalla copertura di r.c.".

Assibot

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