Il diritto del consumatore alla restituzione dei costi di recurring e dei costi di up front. Cosa prevede il testo unico bancario e la giurisprudenza

Estinzione anticipata del finanziamento

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Spesso accade che un finanziamento al consumatore, come la cessione del quinto dello stipendio o della pensione, venga estinto anticipatamente rispetto alla sua scadenza naturale, mediante un altro finanziamento.
In tal caso, il consumatore non è sempre a conoscenza del suo diritto a una riduzione del costo totale del credito relativamente ai costi cosiddetti recurring e up front, in proporzione alla vita residua del contratto.

Costi recurring

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Sono i costi che in un prestito, o in un mutuo, riguardano i servizi e le attività che maturano nel corso del rapporto (le spese per l'incasso della rata, il costo mensile della polizza vita ecc..) come ad esempio gli interessi sulla somma erogata, e che devono, pertanto, essere restituiti in caso di estinzione anticipata.

Costi up front

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Questi, invece, sono i costi che in un finanziamento sono collegati all'attività che si sono concluse con la stipula del contratto (istruttoria, perizia ecc..) e che, quindi, non essendo direttamente collegati alla durata del contratto, in passato non venivano rimborsati.
Oggi, invece, alla luce del nuovo quadro normativo è stata prevista la rimborsabilità anche di quest'ultimi tipi di costi.

Il Testo Unico Bancario

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Il punto di partenza della nostra analisi è senza dubbio l'art. 125 sexies del T.U.B. il quale, nell'attuare l'art. 16 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23.04.2008 in materia di contratti di credito ai consumatori, stabilisce che il consumatore in qualsiasi momento può rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, l'importo del finanziamento avendo diritto a una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi relativi alla vita residua del contratto.
Quello che emerge da un'attenta lettura del richiamato articolo è che la riduzione del credito riguarda il costo totale dello stesso e non solo una parte di esso; che per costo si intende un importo pari agli interessi e ai costi dovuti senza limitazioni di sorta; e che la riduzione va operata in maniera proporzionale alla vita residua del contratto.

Superamento della distinzione tra oneri recurring e up front

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Al riguardo, risulta di notevole importanza quanto affermato dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza dell'11.09.2019, nella causa C - 383/2018 (caso Lexitor).
Difatti, in tale pronuncia si afferma come il consumatore che rimborsa anticipatamente il credito abbia diritto a un equo indennizzo, da intendersi come una riduzione del costo totale del credito, poiché se così non fosse il cliente non sarebbe tutelato di fronte al comportamento dell'intermediario che ben potrebbe imporre degli oneri fissi più elevati in sede di stipulazione del contratto.
Parimenti importante è quanto stabilito dal collegio di coordinamento dell'Arbitrato Bancario finanziario il quale, investito della questione sollevata dalla richiamata sentenza ha stabilito che l'art. 125 sexies del TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.
Tale orientamento è stato seguito anche in alcune recenti decisioni dell'ABF, come la n. 2833 del 19.02.2020, emessa dal collegio di Milano.
Infine, è bene sottolineare che il termine di prescrizione, per potere agire per il recupero dei costi non rimborsati, è di dieci anni dall'estinzione anticipata del finanziamento.


avv. Nicola Comite - n.comite@hotmail.it

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