Le precisazioni dell'Inps sull'istruttoria delle pratiche di assegno temporaneo (AT) e alle attività che le stesse potranno svolgere mediante le nuove funzionalità

Assegno temporaneo, l'istruttoria

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Riguardo all'istruttoria delle pratiche di Assegno Temporaneo (AT) e alle attività che le stesse potranno svolgere mediante le nuove funzionalità che verranno messe a disposizione degli operatori all'interno della procedura automatizzata arrivano dall'Inps i chiarimenti indirizzati alle varie sedi, con il messaggio n. 3100 del 15 settembre 2021 (in allegato).

Assegno temporaneo, le categorie che possono beneficiarne

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Ricordiamo che, come chiarisce il provvedimento dell'istituto, l'Assegno Temporaneo per figli minori di 18 anni, spetta ai nuclei che "non abbiano diritto all'assegno al nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153". Le categorie di soggetti che in presenza dei requisiti prescritti possono beneficiare dell'ANF:

- lavoratori dipendenti e titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente;

- lavoratori iscritti alla Gestione separata;

- lavoratori agricoli;

- lavoratori domestici e domestici somministrati;

- lavoratori di ditte cessate, fallite e inadempienti;

- lavoratori in aspettativa sindacale;

- lavoratori marittimi;

- lavoratori titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione, quali i titolari di NASpI o disoccupazione agricola, titolari di trattamenti di integrazione salariale, IMA

- lavoratori assistiti da assicurazione TBC.

Le domande di ANF possono essere presentate anche da genitori non coniugati o separati/divorziati che, non avendo una posizione tutelata, sulla quale richiedere l'ANF, esercitano il loro diritto alla prestazione sulla posizione tutelata dell'altro genitore. In tali casi, il reddito e il nucleo di riferimento sono quelli del genitore che presenta la domanda.

L'Assegno Temporaneo e? una prestazione "residuale" che potra? essere riconosciuta, per i figli a carico minori di 18 anni, nei casi in cui non sussiste il diritto all'ANF ovvero:

- ai nuclei familiari di lavoratori autonomi;

- ai nuclei familiari di soggetti richiedenti in stato di inoccupazione;

- a coloro che beneficiano degli assegni familiari di cui al D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (coltivatori diretti, coloni, mezzadri e titolari di pensione da lavoro autonomo);

- ai nuclei che non beneficiano dell'assegno per il nucleo familiare di cui al decreto-legge n. 69 del 1988, in assenza di uno o piu? requisiti di legge (solo in caso di reiezione della domanda di ANF).

Al fine di verificare il diritto all'Assegno Temporaneo l'istruttoria centralizzata delle domande di AT ha previsto una serie di controlli automatizzati negli archivi dell'Istituto, volti ad accertare, tra l'altro, la presenza di una domanda di ANF presentata (dal richiedente ovvero dall'altro genitore), per il periodo dal 1/07/2021 al 30/06/2022.

Il controllo effettuato in fase di istruttoria dalla procedura centralizzata e? consistito nella ricerca, nel c.d. "data base unico ANF" che contiene le domande e i pagamenti di ANF erogati a vario titolo da INPS, della presenza di una domanda di ANF presentata dal richiedente ovvero dall'altro genitore per i medesimi figli. L'ANF infatti potrebbe essere stato richiesto per componenti diversi del nucleo familiare rispetto a quelli dell'AT, quali ad esempio il coniuge, i figli maggiorenni inabili o fratelli/sorelle del richiedente.

Qualora la ricerca nel DB unico ANF abbia avuto esito positivo, e? stato escluso il pagamento della prestazione AT.

Il controllo di cui sopra va integrato con un'ulteriore verifica sulla categoria di lavoro dei soggetti richiedenti l'Assegno Temporaneo (e dell'altro genitore), volto ad aumentare l'efficacia della verifica, escludendo dai beneficiari dell'AT i potenziali beneficiari dell'ANF, a prescindere dalla presenza di una domanda della prestazione.

Infatti, non essendo di agevole verifica l'accertamento ex ante, in modo automatizzato, "dell'assenza di uno o piu? requisiti" per beneficiare dell'ANF, si presume che la mera appartenenza ad una delle categorie di soggetti sopra menzionate che rientrano nella platea degli ANF, comporti la necessita? di un supplemento di indagini da parte dell'operatore di sede.

Inoltre, la domanda della prestazione puo? essere presentata in un momento successivo alla verifica automatizzata, essendo previsto per legge che i lavoratori che rientrano tra i beneficiari dell'ANF possono effettuare la domanda entro il termine di prescrizione di cinque anni (articolo 23 del TUAF).

Pertanto, in ipotesi di domanda ANF, gia? presentata dal richiedente o dall'altro genitore/titolare del diritto (ad es. affidatario o ascendente per il nipote a carico), che risulti dalla verifica automatizzata sul data base unico ANF, la domanda di AT sara? istruita e rigettata in automatico dalla procedura. A prescindere dalla domanda di ANF risultante dal citato data base unico, saranno espletati i descritti ulteriori controlli automatizzati per verificare la presenza di contribuzione accreditata all'assicurato e la categoria di appartenenza del richiedente e dell'altro genitore con riferimento alle fattispecie sotto riportate:

- dipendenti (privati e pubblici), ancorche? per periodi con contribuzione figurativa o - dipendenti di ditte cessate, fallite;

- lavoratori assistiti da assicurazione TBC (con prestazione);

- lavoratori titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione con copertura figurativa;

- collaboratori e professionisti iscritti alla Gestione separata, domestici e somministrati;

lavoratori agricoli.

Assegno temporaneo, esito positivo della verifica

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In caso di esito positivo, la domanda di AT verra? respinta in automatico dalla procedura.

L'operatore di sede potra? successivamente intervenire per porre in stato di accolta la domanda di AT, agendo mediante la funzione di "riesame" che sara? a breve disponibile nella procedura gestionale in uso alle sedi.

Selezionando il tab "istruttoria" verranno visualizzati tutti i controlli effettuati in automatico dalla procedura informatica. L'operatore potra? singolarmente modificarne l'esito, allegando eventuali documenti a comprova della valutazione eseguita. Per ogni controllo di cui viene modificato l'esito, l'operatore dovra? altresi? inserire nell'apposito campo "note" la motivazione sintetica. Al termine delle operazioni, il "riesame" della pratica potra? essere attivato mediante il tasto in basso nella schermata che, nell'avviare la nuova istruttoria automatizzata, terra? conto dell'esito delle verifiche dell'operatore. Si fa riserva di comunicare con apposito messaggio il rilascio della funzione operativa di riesame della pratica.

In linea generale, la valutazione dei singoli casi, all'atto di eventuale riesame della pratica da parte della sede, dovra? avvenire sulla base delle attuali indicazioni fornite dall'Istituto in materia di ANF.

A titolo meramente esemplificativo, potra? essere valutata positivamente e dar luogo ad accoglimento della domanda di AT la situazione di una lavoratrice madre che, per il periodo oggetto di domanda di ANF, si trovi in congedo parentale facoltativo in assenza della retribuzione; tale lavoratrice infatti non potendo accedere all'ANF (domanda di ANF "respinta"), resterebbe priva di tutela per i figli minori.

Analogamente, potranno essere oggetto di accoglimento le domande di AT dei soggetti che si sono visti respingere l'ANF per mancanza dei requisiti reddituali quali:

- reddito del nucleo familiare derivante per almeno il 70% da reddito da lavoro dipendente e/o assimilato: rispetto dei livelli reddituali che danno diritto all'ANF (vedi circ. 92/2021)

Questo puo? accadere in quanto il reddito di riferimento per l'ANF e? costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef e dei redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, solo se superiori a 1032,91 Euro, conseguiti dai componenti del nucleo nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'ANF fino al 30 giugno dell'anno successivo (es. per le domande che vanno dal 1.07.2021 al 31.12.2021 si deve considerare il reddito dell'anno 2020 per tutti i componenti il nucleo familiare).

Per le domande di AT presentate:

- dai professionisti, collaboratori e figure assimilate, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

- dai lavoratori domestici e domestici somministrati;

- dai lavoratori agricoli,

la verifica svolta in automatico dalla procedura AT, avviene analogamente ai casi di lavoratori dipendenti, mediante consultazione degli archivi dell'Istituto da cui emerge la presenza di contribuzione accreditata.

Anche in questi casi, trattandosi di una platea di soggetti che potenzialmente puo? accedere all'ANF, la domanda di AT sara? respinta dalla procedura e eventualmente l'operatore di sede potra? attivarsi, d'ufficio o su richiesta dell'utente, mediante la funzione di "riesame" della pratica in seguito alla reiezione della domanda di ANF, non appena questa funzione sara? attivata, come gia? detto, nella procedura gestionale.

Sulla questione, si ricorda ad ogni buon fine che la domanda della prestazione ANF per l'anno 2021, per i soggetti sopra evidenziati, viene presentata nei primi mesi del 2022 (con eccezione dei domestici che potrebbero gia? presentarla nel 2021) e dovra? tenere conto, ai fini della compiuta valutazione, dei requisiti previsti per le singole gestioni (ad esempio effettivo versamento dei contributi e relativa copertura).

Scarica pdf messaggio Inps n. 3100/2021

Foto: 123rf.com
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