Il Tribunale di Trani ordina a una madre di rimuovere video della figlia minore postati su Tik Tok e per ogni giorno di ritardo 50 euro. Fino a 14 anni serve il consenso di entrambi i genitori

Foto e video su Tik Tok della figlia: serve il consenso di entrambi i genitori

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Vanno rimossi da Tik tok i video della figlia minore postati dalla madre senza il consenso anche del padre. La tutela dell'immagine, dell'onore e della dignità del minore è sancita da diverse norme internazionali e interne e in Italia, fino a quando il minore non compie 14 anni, per pubblicare foto e video occorre il consenso di entrambi i genitori. Ecco cosa ha deciso il Tribunale di Trani con l'ordinanza del 30 agosto 2021 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Un padre propone reclamo nei confronti del provvedimento che ha dichiarato inammissibile il suo ricorso 700 c.p.c finalizzato a ottenere la condanna della moglie, da cui è separato, a rimuovere dai social network e a inibire alla stessa, in futuro, di pubblicare immagini che ritraggono la figlia minore, perché finora le pubblicazioni sono state effettuate senza il suo consenso.

Le foto vanno rimosse dal social se il padre non ha dato il consenso

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Il Giudice accoglie il reclamo del padre e di conseguenza ordina alla madre:

  • di rimuovere le immagini, i dati e le informazioni che si riferiscono alla figlia e che sono inseriti nei social network;
  • inibisce alla donna, dalla comunicazione del provvedimento, di diffondere immagini informazioni e dati che si riferiscono alla minore senza il consenso espresso anche del padre;
  • per ogni giorno di ritardo nell'eseguire l'ordine di rimozione (art. 614 bis c.p.c) di versare 50 euro sul conto della minore.

Il Tribunale giunge a questa decisione perché la madre ha in effetti postato i video della figlia minore su Tik Tok a partire dal maggio 2020, quando la bambina aveva nove anni. Condotta che viola diverse norme internazionali e interne.

La Convenzione di New York del 1989 ratificata dall'Italia con L. n. 176/1991, all'art. 1 prevede l'applicazione delle norme della convenzione ai minori di anni diciotto; all'art. 16 stabilisce che "1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. 2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti."

L' art. 8 del Reg. 679 /2016 (entrato in vigore il 25.5.2018) considera l' immagine fotografica dei figli come un dato personale, ai sensi dell'art. 4, lett. a), b) c) del c.d. Codice della Privacy (D.Lgs n. 196/2003) e la sua diffusione integra un'interferenza nella vita privata. Nel caso di minori di anni sedici occorre il consenso alla pubblicazione da parte di entrambi i genitori e di comune accordo, senza arrecare pregiudizio all'onore, al decoro e alla reputazione dell'immagine del minore (art. 97 L. n. 633/41).

L'art. 2 quinquies del D.Lgs. 101/2018 fissa però il limite di età da applicare in Italia a 14 anni.

Nel caso di specie manca del tutto il consenso del padre alla pubblicazione dei video suddetti, infatti l'accesso al profilo social della moglie, contrariamente a quanto sostenuto da quest'ultima, non può considerarsi come accettazione alla pubblicazione delle foto della minore, così come non rileva l'intervenuta transazione tra i coniugi visto che non si occupa di regolamentare la pubblicazione delle immagini della figlia sui social.

Pubblicare immagini di minori sui social li espone a diversi pericoli

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Per il Tribunale, essendo comprovato che la minore all'epoca della pubblicazione dei video avesse nove anni ricorda che per la giurisprudenza "l'inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto online, non potendo inoltre andare sottaciuto l'ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che taggano le foto on-line dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati. Dunque, il pregiudizio per il minore è insito nella diffusione della sua immagine sui social network sicché l'ordine di inibitoria e di rimozione va impartito immediatamente."

Scarica pdf Tribunale di Trani ordinanza 30.08.2021

Foto: 123rf.com
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