Il TAR Catania si esprime in merito alla rilevanza della sopravvenuta assoluzione del ricorrente, nell'ambito del giudizio penale che aveva dato luogo all'interdittiva

L'interdittiva antimafia: il caso

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Al vaglio del Tribunale Amministrativo etneo è stato sottoposto un caso del tutto peculiare, per il momento soltanto in sede cautelare, che ha vista coinvolta un'impresa destinataria del provvedimento prefettizio dell'informazione interdittiva antimafia.

In particolare, la Prefettura competente per territorio aveva ritenuto di adottare tale provvedimento in quanto, al titolare dell'impresa, era stato contestato il reato di intestazione fittizia di beni altrui, per il quale era, peraltro, imputato in un giudizio penale.

Secondo la Prefettura, infatti, gli elementi emersi sul conto del ricorrente in sede di rinvio a giudizio avrebbero evidenziato che egli non si sarebbe sottratto al ruolo di "prestanome" nella gestione di attività riconducibili a pregiudicati per gravissimi reati.
Pertanto, l'unico elemento fattuale individuato dal Prefetto, giustificativo dell'adozione dell'informativa interdittiva, era la "intestazione fittizia di beni altrui" e la presunta vicinanza ad esponenti di mafia, coinvolti in una delicata operazione di polizia giudiziaria che aveva dato luogo ad un altrettanto delicato processo penale.
Nelle more del giudizio promosso dinanzi al TAR Catania avverso il provvedimento di informazione interdittiva antimafia, tuttavia, era stato emesso il provvedimento di assoluzione dal delitto di cui all'art. 512 bis c.p. del titolare della ditta, per non aver commesso il fatto.

Il giudizio, in fase cautelare

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Il ricorrente, a mezzo dei suoi difensori, rilevava dinanzi al TAR che l'assoluzione per non avere commesso il fatto penalmente addebitato rappresentava una circostanza tutt'altro che irrilevante, posto che, come noto, le formule "il fatto non sussiste" e "l'imputato non ha commesso il fatto" rappresentano l'assoluzione più ampia, negando il presupposto storico dell'accusa.
Secondo la tesi difensiva, l'assoluzione palesava una illogicità del quadro indiziario posto a fondamento della informativa, la quale, in ogni caso, era fondata solo sulle indagini nei confronti del ricorrente, che avevano condotto al rinvio a giudizio.

L'ordinanza cautelare del TAR Catania

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Ebbene, il Tribunale Amministrativo etneo, con l'ordinanza cautelare n. 515 del 15 settembre 2021, richiamando giurisprudenza consolidata espressasi sul tema, ha avuto modo di chiarire che sebbene neppure i provvedimenti di assoluzione nell'ambito dei processi penali sono idonei ad escludere automaticamente i presupposti per la sussistenza del rischio di infiltrazione mafiosa, è pur vero che detta circostanza fattuale sopravvenuta rispetto al provvedimento prefettizio ha una assoluta rilevanza.
Difatti, è compito dell'Autorità prefettizia valutare adeguatamente ogni rischio di "contaminazione mafiosa".
Tale valutazione, orbene, deve avvenire tenendo conto dei requisiti di attualità e concretezza di tali rischi, dovendosi dunque tenere in debita considerazione elementi fondamentali quali una sentenza di proscioglimento o, nella specie, una sentenza di assoluzione.
Sebbene in fase cautelare e nell'attesa della trattazione del merito della controversia, il Giudice Amministrativo ha accolto l'istanza di sospensiva della ditta ricorrente, ponendo in capo all'Amministrazione l'onere di riesaminare la vicenda, ai fini del rilascio di una nuova informativa che tenga conto dell'esito della decisione del giudice penale.

Avv. Giovanni Francesco Fidone

Avv. Rosario Giommarresi


Foto: 123rf.com
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