Cirinnà irretroattiva: per la Cassazione non spetta la pensione di reversibilità al superstite dell'unione civile perché la legge Cirinnà non è applicabile retroattivamente a fini previdenziali

Unioni civili e riconoscimento della reversibilità al superstite

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Il superstite della coppia omosessuale, che ha perso il compagno prima della entrata in vigore della legge Cirinnà e che non ha potuto formalizzare la sua unione, non ha diritto alla pensione di reversibilità, poiché la legge suddetta non ha efficacia retroattiva. Importante la precisazione sancita dalla sentenza n. 24694/2021 (sotto allegata) della Cassazione.

La vicenda processuale

In riforma della sentenza di primo grado la Corte di Appello riconosce al richiedente la pensione di reversibilità del compagno defunto, titolare della pensione di vecchiaia anticipata da parte di Inarcassa, perché tale trattamento rientra nell'alveo di quanto sancito dagli articoli 36 e 38 della Costituzione e la sua finalità previdenziale si raccorda con il fondamento solidaristico che permea anche le unioni civili.

Le unioni civili fanno parte delle formazioni sociali di cui all'art. 2 della Costituzione per cui i doveri solidaristici di assistenza morale e materiale valgono anche per le coppie formate da soggetti dello stesso sesso. La pensione di reversibilità riconosciuta al compagno superstite di un'unione civile non fa che garantire quindi la permanenza della solidarietà familiare oltre la morte.

La legge Cirinnà dal 2016 ha riconosciuto la reversibilità per le unioni civili

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Avverso la decisione della Corte ricorre Inarcassa sollevando i seguenti motivi:

  • con il primo fa presente che la legge indica nello specifico i soggetti destinatari della reversibilità e che solo la legge Cirinnà del 2016 ha riconosciuto tale diritto anche al superstite dell'unione civile;
  • con il secondo fa presente che il solo riconoscimento dell'unione civile come formazione sociale di cui all'art. 2 della Costituzione non comporta automaticamente il riconoscimento della reversibilità al superstite della coppia.

Non spetta la reversibilità al compagno della coppia omosessuale prima della Cirinnà

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La Cassazione adita accoglie il ricorso di Inarcassa per le seguenti ragioni.

Prima di tutto la legge sulle Unioni civili n. 76/2016 non è applicabile al caso di specie in quanto l'architetto è venuto a mancare prima della entrata in vigore della legge suddetta e la convivenza di fatto con il compagno è venuta meno prima di poter essere ufficializzata come previsto dalla legge del 2016.

Conclusioni avvalorate da tutta una serie di sentenze che hanno preso decisioni similari anche in relazione alle coppie eterosessuali conviventi more uxorio.

Ha quindi errato la Corte territoriale perché "ha ritenuto di poter superare la mancanza di una norma specifica che, all'epoca, attribuisse la pensione di reversibilità in favore del partner di una coppia dello stesso sesso e che ha finito per affermare la necessaria e totale equiparazione tra le coppie registrate ai sensi della legge n. 76/2016 e quelle che tale registrazione non hanno operato."

La Corte precisa infine che l'iscrizione nelle liste del Comune non può essere equiparata alla formalizzazione del rapporto nei modi previsti dalla legge Cirinnà. Per la legge del 2016 infatti un rapporto di unione non formalizzato nelle modalità previste dalla stessa, manca del tutto.

In ogni caso nessun atto amministrativo come la mera iscrizione nelle liste istituite dal Comune può imporre a Inarcassa trattamenti pensionistici coperti da riserva di legge relativa.

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Scarica pdf Cassazione n. 24694/2021

Foto: 123rf.com
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