Nel contenzioso tributario sono ammissibili le prove che l'Ufficio, rimasto contumace in primo grado, esibisce per la prima volta nel giudizio di appello

Nuove prove in appello

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Nel processo tributario particolare interesse riveste la disposizione di cui all'art. 58 del D.Lgs. 546/1992, che, dopo aver previsto al primo comma: "Il giudice d'appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile", dispone al secondo comma: "È fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti".

Risulta evidente come non trovi applicazione nella fase di appello, in virtù della prevalenza della norma processuale tributaria su quella processuale civile ordinaria secondo il principio di specialità, la preclusione alla produzione documentale prevista dall'articolo 345, comma 3, c.p.c., secondo cui "non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile".

La nuova produzione documentale, va precisato, trova però un limite nel divieto di introdurre domande o eccezioni nuove, secondo la previsione di cui all'art. 57 dello stesso D.Lgs. 546/1992.

È il caso di sottolineare che il citato art. 58 del D.Lgs. 546/1992 è già stato sottoposto all'esame della Corte Costituzionale, che, con sentenza n. 199/2017, ha dichiarato infondata l'eccezione di incostituzionalità, ritenendo non fondata la censura di disparità di trattamento tra le parti del giudizio. La Corte ha rilevato, infatti, che la facoltà di produrre nuovi documenti in appello è riconosciuta ad entrambe le parti del giudizio, per cui non sussiste "sbilanciamento" a favore di quella facultata a produrre per la prima volta in appello documenti già in suo possesso nel grado anteriore.

Sempre ammessa la facoltà di depositare nuovi documenti in appello

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Con sentenza n. 2414 del 07.05.2021, la Commissione Tributaria della Regione Lazio ha statuito che la produzione documentale in appello "non è preclusa dal disposto di cui all'art. 345, 3° co., c.p.c., atteso che la stessa costituisce una mera difesa consentita alla parte sinanche rimasta contumace in prima istanza".

In primo grado, il contribuente aveva impugnato alcuni estratti di ruolo relativi a cartelle di pagamento per tassa automobilistica, sostenendo di non averle ricevute ed eccependo, fra l'altro, l'omessa notifica e la prescrizione.

L'Agente della riscossione non si era costituito e non aveva fornito, quindi, alcuna prova documentale, con la conseguenza che le pretese tributarie relative alle tasse automobilistiche dovevano ritenersi prescritte per decorso del termine triennale.

Ha proposto così appello lo stesso Ufficio, limitatamente al capo della sentenza che aveva ritenuto prescritte le cartelle di pagamento, in quanto le stesse erano state tutte notificate e non opposte, così come i successivi avvisi interruttivi della prescrizione, come da documentazione depositata in appello.

La Commissione, investita della questione, ha accolto il gravame sul presupposto che l'Ufficio, a mezzo della propria produzione documentale avvenuta in appello, ha dimostrato la legittimità del proprio operato, per cui la procedura si mostrava del tutto regolare ed immune da vizi e censure.

La giurisprudenza della Cassazione

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La medesima Commissione ha ricordato che, "la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che i documenti possano essere liberamente prodotti anche in sede di gravame, sia pure se preesistenti al giudizio svoltosi in prime cure ed ancorchè non si sia ottemperato all'ordine giudiziale di produzione degli stessi come impartito dal primo Giudice (Cass. Sez. Trib. nn. 9511/2008; 6949/2006; 20086/2005; 16916/2005; 1915/2007;16119/2007). Né l'omesso esercizio della difesa di primo grado determina la decadenza dalla facoltà di interporre impugnativa e di depositare documenti".

Quindi, in difetto di tempestiva impugnazione, le cartelle di pagamento erano divenute inoppugnabili.


Avv. Sandro Giacobbe

Diritto Amministrativo - Tributario - Lavoro - Concorsi Pubblici

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