Una disamina sulla costituzionalità del green pass e sulle posizioni dei pro e no vax

Green pass è un obbligo indiretto di vaccinazione?

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La questione principale connessa al green pass [1] è la seguente: è un obbligo indiretto di vaccinazione? Premesso che vaccinarsi è attualmente un dovere etico e non un obbligo giuridico, ci si chiede se il green pass sia costituzionalmente legittimo o meno.
La risposta a questo interrogativo non è scontata e coinvolge tanto la posizione dei pro vax quanto quella dei no vax. I primi sostengono che la vaccinazione protegga l'interesse della collettività alla salute e rappresenterebbe un bene comune a cui nessuno può sottrarsi, né dal punto di vista etico nè dal punto di vista giuridico.
Gli stessi sottolineano poi come l'articolo 16 della Costituzione disponga che "Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza".
I motivi di sanità giustificherebbero, quindi, la limitazione delle libertà di circolazione e soggiorno e renderebbero, quindi, il vaccino legittimo dal punto di vista costituzionale in quanto la pandemia rappresenterebbe uno stato di eccezione [2] in cui le libertà ex articolo 16 possono essere ristrette.
I secondi muovono, invece, dalla disposizione contenuta al secondo comma dell'articolo 32 della Costituzione secondo la quale "Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge".

Il ragionamento dei no vax

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Il ragionamento dei no vax investe non solo il capitolo giuridico ma, anche e soprattutto, quello filosofico-politico della libertà. Può lo Stato imporre ai suoi cittadini vincoli e obblighi che riducano la loro libertà di azione? Sebbene questa sia la condizione di ogni democrazia, in quanto la libertà non è mai assoluta ma sempre mitigata da leggi condivise, il popolo e gli intellettuali no vax, proprio nel nome della democrazia violata, interpretano come un abuso insopportabile la recente introduzione del Green Pass [3].

Green Pass e salute

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Nella Costituzione, la salute non è tutelata solo come diritto fondamentale del singolo ma altresì come interesse della collettività. Ciò consentirebbe l'imposizione di un trattamento sanitario se diretto «non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri» [4]. D'altro canto, la Costituzione
stessa consente di introdurre limiti alla libertà di circolazione proprio per motivi di sanità (ex articolo 16). Si intravede quindi lo spazio per istituire, per legge, non tanto una prescrizione, un trattamento sanitario obbligatorio, quanto un onere [5]. La differenza tra onere e obbligo è però netta. Mentre l'obbligo è il dovere di tenere un dato comportamento, funzionalmente rivolto al soddisfacimento di un diritto altrui (e può consistere in un dare, non dare, facere e non facere), l'onere è l'adempimento di un'obbligazione - sacrificio di un interesse proprio per poter ottenere o conservare un vantaggio o diritto (e si differenzia dall'obbligo perché non è di per sé un dovere).

Conclusioni

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Il green pass si configura come costituzionalmente legittimo in quanto espressione degli articoli 13, 16 e 32 della Costituzione. Ciò però non implica che si possano operare discriminazioni tra vaccinati e non in quanto a difesa dell'eguaglianza sostanziale è preposto l'articolo 3 comma 2 della Costituzione stessa.
Allo stato attuale, inoltre, il vaccino non è un obbligo ma un onere e, allo stesso tempo, un dovere morale ma non giuridico del singolo individuo.
La libertà di scelta del singolo è pur sempre difesa dall'articolo 32 della carta fondamentale che, al secondo comma, prevede la tipicità dei trattamenti sanitari obbligatori. Ciò vuol dire che sono facoltativi tutti quelli non previsti da una disposizione di legge.


Note bibliografiche
[1] Nella Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2021, n. 175 è stato pubblicato il decreto legge, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. È prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021 e sono individuate attività e ambiti accessibili solo se in possesso di Green Pass.
[2] Sul tema si veda A. Ricci, Spazi di eccezione: riflessioni geografiche tra virus e libertà, Castelvecchi Editore, Roma, 2021.
[3] Sul tema si veda M. Recalcati, Gli ideologici, i filosofici e i salutisti: viaggio nella mente del popolo no vax, La Repubblica, 2021, disponibile all'indirizzo
https://www.google.com/amp/s/www.repubblica.it/cronaca/2021/07/29/news/nella_mente_dei_no_vax-312284179/amp/.
[4] Corte Costituzionale numero 307 del 1990 e Corte Costituzionale numero 258 del 1994.
[5] C. Melzi D'Eril, G. E. Vigevani, Ecco perché il Green pass è costituzionale e può limitare alcune libertà, Il sole 24 ore, 2021, disponibile all'indirizzo https://www.google.com/amp/s/amp24.ilsole24ore.com/pagina/AEJMzXX.


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